Benefici fiscali per la prima casa in corso di costruzione
Anche chi compra un immobile ancora in corso di costruzione ha diritto ai benefici fiscali per la prima casa, purché destinata ad abitazione non di lusso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18.300 dello scorso 10 settembre, ha stabilito che i benefici vengano concessi, solo a condizione che la finalità dichiarata dal contribuente nel rogito di compravendita di destinare la casa a propria abitazione sia realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio. Le norme a cui si richiama questa sentenza della Cassazione fanno riferimento ad agevolazioni tributarie in materia di edilizia abitativa (art.1 comma 6 della legge n. 168, 22/4/82; art. 2 comma 1 del decreto legge n. 12, 7/2/85). In virtù di questi contenuti normativi, si applicano aliquote ridotte nel caso di trasferimento di un fabbricato, o parte di esso, purché destinato ad abitazione non di lusso. Non è rilevante che l’immobile sia già idoneo all’uso abitativo al momento dell’acquisto. Poiché si tratta di un edificio in corso di costruzione, la legge prevede che l’ufficio tributario operi una serie di controlli durante i lavori e verifichi le caratteristiche dell’abitazione una volta ultimata o nel momento in cui il proprietario ne ottiene la piena disponibilità. Le caratteristiche di un’abitazione non di lusso possono essere individuate quando l’edificio non è stato ancora ultimato (la superficie, per esempio, non deve superare i 240 mq), oppure a lavori ultimati. QUINDI IL RISCHIO PRINCIPALE E' RIVENDERLA senza avere adempiuto agli obblighi di cui alla agevolazioni fiscale per l'acquisto e Decadere dalle agevolazioni fiscali richieste in precedenza e reintrare nel regime delle plusvalenze immobiliari se la vendita viene formalizzata entro 5 anni dalla data di acquisto