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1 gennaio 2009: D.LGS 81/2008 Sicurezza sul lavoro
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<blockquote data-quote="Gioarm" data-source="post: 420" data-attributes="member: 318"><p>Proprio oggi ho ricevuto l'e-mail da parte di Fiaip inerente il disegno legge sulla sicurezza, pertanto chi fosse associato a questa federazione può controllare la posta per avere qualche chiarimento in più. Per gli altri invece vi riassumo per sommi capi quanto si dovrebbe fare.</p><p>> Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei collaboratori all'interno dei locali dell'agenzia; </p><p>>Eliminazione degli stessi per quanto possibile;</p><p>>Predisporre Il Documento di Valutazione del rischio specificando:</p><p> a) le procedure ed organizzazione per l’attuazione, la prevenzione e le protezioni da realizzare;</p><p> b) i ruoli, i compiti ed i poteri nell’organizzazione aziendale preposti ad attuare le procedure previste;</p><p> c) l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza ed adeguata formazione.</p><p>Più precisamente il documento dovrà fornire indicazioni specifiche e caratteristiche sulle realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi dell'attività lavorativa necessaria per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo operativo, con riferimento sia alle postazioni di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro dato utile; deve inoltre individuare i criteri di prevenzione e di protezione adottati in funzione della valutazione effettuata e degli eventuali dispositivi di protezione individuale utilizzati, specificando: </p><p>- gli interventi la cui necessità sia emersa in conseguenza della valutazione e di quelli programmati per conseguire una riduzione di rischi residui; </p><p> - le conseguenti misure di informazione e formazione dei lavoratori previste;</p><p> - l’insieme delle misure e dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.</p><p>Infine descrivere la programmazione dei provvedimenti, da effettuare ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ed in particolare: </p><p>1) l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; </p><p>2) il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto; </p><p>3) il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in funzione dei risultati delle misure di controllo.</p><p>L’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e delle misure assunte, formalizzata con la redazione del documento sopradescritto andrà infine assoggettata a data certa e cioè prima della scadenza del termine normativo,previsto per il 01/01/2009 e con opportuna autocertificazione potrà equivalere all’assolvimento delle obbligazioni poste a carico dei destinatari.</p><p> Questo è quanto dedotto dal disegno di legge che per quanto ci riguarda gli articoli sono dal 173 al 179.</p><p>Sperando di avere dato il mio piccolo contributo, Saluto tutti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gioarm, post: 420, member: 318"] Proprio oggi ho ricevuto l'e-mail da parte di Fiaip inerente il disegno legge sulla sicurezza, pertanto chi fosse associato a questa federazione può controllare la posta per avere qualche chiarimento in più. Per gli altri invece vi riassumo per sommi capi quanto si dovrebbe fare. > Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei collaboratori all'interno dei locali dell'agenzia; >Eliminazione degli stessi per quanto possibile; >Predisporre Il Documento di Valutazione del rischio specificando: a) le procedure ed organizzazione per l’attuazione, la prevenzione e le protezioni da realizzare; b) i ruoli, i compiti ed i poteri nell’organizzazione aziendale preposti ad attuare le procedure previste; c) l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza ed adeguata formazione. Più precisamente il documento dovrà fornire indicazioni specifiche e caratteristiche sulle realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi dell'attività lavorativa necessaria per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo operativo, con riferimento sia alle postazioni di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro dato utile; deve inoltre individuare i criteri di prevenzione e di protezione adottati in funzione della valutazione effettuata e degli eventuali dispositivi di protezione individuale utilizzati, specificando: - gli interventi la cui necessità sia emersa in conseguenza della valutazione e di quelli programmati per conseguire una riduzione di rischi residui; - le conseguenti misure di informazione e formazione dei lavoratori previste; - l’insieme delle misure e dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori. Infine descrivere la programmazione dei provvedimenti, da effettuare ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ed in particolare: 1) l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 2) il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto; 3) il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in funzione dei risultati delle misure di controllo. L’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e delle misure assunte, formalizzata con la redazione del documento sopradescritto andrà infine assoggettata a data certa e cioè prima della scadenza del termine normativo,previsto per il 01/01/2009 e con opportuna autocertificazione potrà equivalere all’assolvimento delle obbligazioni poste a carico dei destinatari. Questo è quanto dedotto dal disegno di legge che per quanto ci riguarda gli articoli sono dal 173 al 179. Sperando di avere dato il mio piccolo contributo, Saluto tutti [/QUOTE]
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