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Testo
<blockquote data-quote="Zagonara Emanuele" data-source="post: 740555" data-attributes="member: 70606"><p>Ora le cose cambiano.</p><p></p><p>Se la proposta era soggetta a clausola sospensiva (per via della richiesta del mutuo) la caparra non doveva esserti versata, al massimo doveva essere lasciato un assegno a te intestato (a titolo di caparra) in deposito presso l'agenzia, la quale te l'avrebbe consegnato nel caso in cui il mutuo fosse stato concesso.</p><p></p><p>Mi pare di capire che il mutuo non sia stato concesso e perciò la caparra non deve esserti versata.</p><p></p><p>Se invece, come hai scritto all'inizio, si tratta di un ripensamento da parte del proponente (e non di un diniego alla concessione del mutuo), tecnicamente il proponente sarebbe inadempiente.</p><p>Tuttavia tutto sta nel come la "clausola sospensiva" è stata formulata.</p><p></p><p>Spesso (per non dire quasi sempre) la clausola viene scritta in maniera non chiara e che lascia al proponente tutte "le strade aperte" ivi compresa la possibilità di ripensarci nascondendosi dietro ad una mancata accettazione alla richiesta del mutuo.</p><p></p><p>Perciò, se anche nel tuo caso la clausola è stata scritta in malo modo, il proponente si è reso libero da impegni noi tuoi confronti adducendo una scusa.</p><p></p><p>Questi sono i limiti delle clausole sospensive inserite nelle proposte e specialmente se mal formulate; fanno perdere tempo e opportunità, perciò a meno che non vegano formulate in maniera chiara, corretta ed esaustiva, meglio non inserirle e/o (nel tuo caso) meglio non accettarle.</p><p></p><p>Personalmente se devo proprio inserire una clausola sospensiva ai fini di una richiesta di mutuo, la formulo in maniera tale che il proponente debba "dimostrare" l'avvenuto rifiuto da parte della banca della concessione del mutuo (che se poi vogliamo essere pignoli, nel caso si avesse a che fare con un volpone, il modo e la maniera di aggirare l'ostacolo lo troverebbe. ma almeno gli si renderebbe la cosa un pò più difficile) e chiedo sempre e comunque l'assegno in deposito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Zagonara Emanuele, post: 740555, member: 70606"] Ora le cose cambiano. Se la proposta era soggetta a clausola sospensiva (per via della richiesta del mutuo) la caparra non doveva esserti versata, al massimo doveva essere lasciato un assegno a te intestato (a titolo di caparra) in deposito presso l'agenzia, la quale te l'avrebbe consegnato nel caso in cui il mutuo fosse stato concesso. Mi pare di capire che il mutuo non sia stato concesso e perciò la caparra non deve esserti versata. Se invece, come hai scritto all'inizio, si tratta di un ripensamento da parte del proponente (e non di un diniego alla concessione del mutuo), tecnicamente il proponente sarebbe inadempiente. Tuttavia tutto sta nel come la "clausola sospensiva" è stata formulata. Spesso (per non dire quasi sempre) la clausola viene scritta in maniera non chiara e che lascia al proponente tutte "le strade aperte" ivi compresa la possibilità di ripensarci nascondendosi dietro ad una mancata accettazione alla richiesta del mutuo. Perciò, se anche nel tuo caso la clausola è stata scritta in malo modo, il proponente si è reso libero da impegni noi tuoi confronti adducendo una scusa. Questi sono i limiti delle clausole sospensive inserite nelle proposte e specialmente se mal formulate; fanno perdere tempo e opportunità, perciò a meno che non vegano formulate in maniera chiara, corretta ed esaustiva, meglio non inserirle e/o (nel tuo caso) meglio non accettarle. Personalmente se devo proprio inserire una clausola sospensiva ai fini di una richiesta di mutuo, la formulo in maniera tale che il proponente debba "dimostrare" l'avvenuto rifiuto da parte della banca della concessione del mutuo (che se poi vogliamo essere pignoli, nel caso si avesse a che fare con un volpone, il modo e la maniera di aggirare l'ostacolo lo troverebbe. ma almeno gli si renderebbe la cosa un pò più difficile) e chiedo sempre e comunque l'assegno in deposito. [/QUOTE]
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