djpipino

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buongiorno, ho in vendita un immobile tramite agenzia, abbiamo firmato e accettato la proposta d'acquisto.
L'acquirente non ha versato caparra e dopo 3 mesi ha rinunciato all'acquisto, senza motivazione.
A chi spetta il recupero per vie legali della caparra?
L'agenzia mi ha consigliato di far scrivere dal mio legale, ma credo che spetti a loro risolvere il problema, io ho firmato un contratto con loro.
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Direi che un "contratto di vendita" (proposta accettata) senza che sia stata versata la caparra ha uno scarso valore per non dire che non vale nulla.

La caparra andava versata alla firma della proposta e/o immediatamente dopo, e non settimane e mesi dopo.

In ogni caso, l'azione legale spetta a te e non all'agenzia; tu hai firmato un'accettazione e dunque hai un contratto stipulato col proponente e non con l'agenzia (anche se come scritto poc'anzi trattasi di un contratto con efficacia davvero irrisoria).
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie per la risposta, in questo caso l'agenzia non ha lavorato bene, dovevano essere loro a richiedere la caparra dopo l'accettazione della proposta

Se davvero l'agenzia non ha richiesto la caparra, non ha lavorato bene (ma faccio fatica a credere che siano stati così sprovveduti).
Può essere che l'abbiano richiesta e sollecitata senza riceverla.

Anche tu avresti dovuto richiederla e sollecitarla, cosa che mi pare non abbia fatto.
Perchè aspettare 3 mesi?
Muoversi prima no?
 

djpipino

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
E' la prima volta che mi trovo a vendere un immobile, aspettavo l'accettazione del mutuo per l'acquirente. Credevo che affidandomi ad un agenzia potessi fidarmi, mi sbagliavo.
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
E' la prima volta che mi trovo a vendere un immobile, aspettavo l'accettazione del mutuo per l'acquirente. Credevo che affidandomi ad un agenzia potessi fidarmi, mi sbagliavo.

Ora le cose cambiano.

Se la proposta era soggetta a clausola sospensiva (per via della richiesta del mutuo) la caparra non doveva esserti versata, al massimo doveva essere lasciato un assegno a te intestato (a titolo di caparra) in deposito presso l'agenzia, la quale te l'avrebbe consegnato nel caso in cui il mutuo fosse stato concesso.

Mi pare di capire che il mutuo non sia stato concesso e perciò la caparra non deve esserti versata.

Se invece, come hai scritto all'inizio, si tratta di un ripensamento da parte del proponente (e non di un diniego alla concessione del mutuo), tecnicamente il proponente sarebbe inadempiente.
Tuttavia tutto sta nel come la "clausola sospensiva" è stata formulata.

Spesso (per non dire quasi sempre) la clausola viene scritta in maniera non chiara e che lascia al proponente tutte "le strade aperte" ivi compresa la possibilità di ripensarci nascondendosi dietro ad una mancata accettazione alla richiesta del mutuo.

Perciò, se anche nel tuo caso la clausola è stata scritta in malo modo, il proponente si è reso libero da impegni noi tuoi confronti adducendo una scusa.

Questi sono i limiti delle clausole sospensive inserite nelle proposte e specialmente se mal formulate; fanno perdere tempo e opportunità, perciò a meno che non vegano formulate in maniera chiara, corretta ed esaustiva, meglio non inserirle e/o (nel tuo caso) meglio non accettarle.

Personalmente se devo proprio inserire una clausola sospensiva ai fini di una richiesta di mutuo, la formulo in maniera tale che il proponente debba "dimostrare" l'avvenuto rifiuto da parte della banca della concessione del mutuo (che se poi vogliamo essere pignoli, nel caso si avesse a che fare con un volpone, il modo e la maniera di aggirare l'ostacolo lo troverebbe. ma almeno gli si renderebbe la cosa un pò più difficile) e chiedo sempre e comunque l'assegno in deposito.
 

djpipino

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Esatto, aspettavamo l'accettazione del mutuo, ma i 30 giorni sono passati senza nessuna comunicazione.

Questo è quanto firmato tra le parti:
La proposta d'acquisto è condizionata sospensivamente alla delibera favorevole di mutuo da parte dell'istituto mutuante scelto dal proponente, che dovrà pervenire nell'essenziale termine di 30 giorni dall'accettazione della proposta.
Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, senza l'attestazione da parte dell'istituto mutuante del mancato accoglimento della richiesta di credito (art.125 T.U,) verrà eseguito, in favore della parte venditrice, il bonifico citato in proposta al punto 2A.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
La clausola sembra ben fatta, irrealistica (ben difficilmente la banca rilascia l'attestazione) ma ben fatta.
Decorsi i 30 giorni avrebbero dovuto farti il bonifico (a questo punto penso che non sia stato lasciato un assegno a deposito, il ché è meno ben fatto).

All'atto pratico anche senza attestazione passati i 30 giorni si sarebbe dovuta chiarire la situazione, cosa è successo?
 

djpipino

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
L'agenzia temporeggiava sulla pratica..(accettazione mutuo quasi pronta) , e io ho creduto all'agenzia.
Sono nelle condizioni di pretendere la caparra?
 

Maria40

Membro Attivo
Privato Cittadino
Hanno avuto il mutuo oppure non si sa ?
Per come è stata formulata la condizione sospensiva, ti dovevano "attestare il mancato accoglimento del mutuo" , nel caso contrario darti il bonifico ex art 2A. Pare....
 

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