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Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Abitabilità/agibilità appartamento ante 67 con opere interne successive con legge 47/1985
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Testo
<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 91924" data-attributes="member: 9196"><p>Prima dell'entrata in vigore del DPR 380/01 vigeva la concessione edilizia e dietro questa erano presenti una miriade di norme e leggi, (non che che oggi sono state completamente abrogate...) e, tra queste per le modifiche interne che non richiedevano interventi particolari l'art. 26 della L. 47/85 permetteva di comunicare che si era intenzionati ad effettuare delle opere interne (tale da non essere classificato come abuso edilizio), ovviamente a firma di un professionista...</p><p>Per l'esecuzione di dette opere non necessitava presentare quanto oggi richiesto ed una volta ultimato il processo si chiudeva con la dichiarazione dellla fine lavori e con l'aggiornamento della scheda catastale...</p><p>Pertanto non era necessario presentare una nuova richiesta di abitabilità, proprio perchè le opere (secondo questo articolo) non comportavano modifiche soltanziali tali rendere necessaria una nuova agibilità degli ambienti...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" />...inoltre molti comuni, ancor oggi tengono valido (con le DIA, dove si eseguono modifiche interne non sostanziali) il certificato di agibilità dell'intera palazzina...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p><p>spero esserti stato d'aiuto...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 91924, member: 9196"] Prima dell'entrata in vigore del DPR 380/01 vigeva la concessione edilizia e dietro questa erano presenti una miriade di norme e leggi, (non che che oggi sono state completamente abrogate...) e, tra queste per le modifiche interne che non richiedevano interventi particolari l'art. 26 della L. 47/85 permetteva di comunicare che si era intenzionati ad effettuare delle opere interne (tale da non essere classificato come abuso edilizio), ovviamente a firma di un professionista... Per l'esecuzione di dette opere non necessitava presentare quanto oggi richiesto ed una volta ultimato il processo si chiudeva con la dichiarazione dellla fine lavori e con l'aggiornamento della scheda catastale... Pertanto non era necessario presentare una nuova richiesta di abitabilità, proprio perchè le opere (secondo questo articolo) non comportavano modifiche soltanziali tali rendere necessaria una nuova agibilità degli ambienti...:-)...inoltre molti comuni, ancor oggi tengono valido (con le DIA, dove si eseguono modifiche interne non sostanziali) il certificato di agibilità dell'intera palazzina...:-) spero esserti stato d'aiuto...;) [/QUOTE]
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