Formese

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Buongiorno

Sarei interessato all’acquisto di un appartamento facente parte di un complesso (4 piani) costruito prima del 1967. L’appartamento ed il complesso sono ancora privi di certificato di abitabilità/agibilità.
Risulta ufficialmente che nel 1997 vi sono stati effettuati dei lavori, (spostamento di pareti interne, ampliamento bagno etc.), senza aumento delle superfici utili, utilizzando l’art. 26 della legge 47 del 1985 che, da quel che leggo – recita testualmente: “non sono soggette a concessione né autorizzazione le opere interne che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati…” Il professionista in questo caso, come previsto, ha provveduto a presentare al comune (Roma) la relazione asseveratrice della regolarità delle opere.

Domando: Tali opere, non rientrando tra quelle per le quali occorrevano all'epoca: autorizzazioni, licenze edilizie, permesso a costruire in sanatoria o denunzia inizio attività; consentono di mantenere l’esenzione ai fini dell’abitabilità/agibilità, previa dichiarazione nel rogito da parte del proprietario?

Ringrazio anticipatamente
 

Architetto

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Professionista
Prima dell'entrata in vigore del DPR 380/01 vigeva la concessione edilizia e dietro questa erano presenti una miriade di norme e leggi, (non che che oggi sono state completamente abrogate...) e, tra queste per le modifiche interne che non richiedevano interventi particolari l'art. 26 della L. 47/85 permetteva di comunicare che si era intenzionati ad effettuare delle opere interne (tale da non essere classificato come abuso edilizio), ovviamente a firma di un professionista...
Per l'esecuzione di dette opere non necessitava presentare quanto oggi richiesto ed una volta ultimato il processo si chiudeva con la dichiarazione dellla fine lavori e con l'aggiornamento della scheda catastale...
Pertanto non era necessario presentare una nuova richiesta di abitabilità, proprio perchè le opere (secondo questo articolo) non comportavano modifiche soltanziali tali rendere necessaria una nuova agibilità degli ambienti...:)...inoltre molti comuni, ancor oggi tengono valido (con le DIA, dove si eseguono modifiche interne non sostanziali) il certificato di agibilità dell'intera palazzina...:)
spero esserti stato d'aiuto...;)
 

Formese

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grazie Architetto::)
quindi, se ho capito bene, il venditore in sede di rogito (una volta accertato presso il comune l'esistenza della dichiarazione della fine dei lavori da parte del professionista e l'aggiornamento della scheda catastale), può far inserire semplicemente la frase: "successivamente al 1967 non sono state apportate modifiche tali da richiedere autorizzazioni, licenze edilizie, permesso a costruire in sanatoria o denunzia inizio attività"; e quindi non ci dovrebbero essere problemi per l'abitabilità?
Ringrazio ancora anticipatamente:)
 

Architetto

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Professionista
quindi, se ho capito bene, il venditore in sede di rogito (una volta accertato presso il comune l'esistenza della dichiarazione della fine dei lavori da parte del professionista e l'aggiornamento della scheda catastale), può far inserire semplicemente la frase: "successivamente al 1967 non sono state apportate modifiche tali da richiedere autorizzazioni, licenze edilizie, permesso a costruire in sanatoria o denunzia inizio attività"; e quindi non ci dovrebbero essere problemi per l'abitabilità?

Non soltanto il venditre, ma questi accertamenti sono utili anche per il notaio, che una volta acquisiti li inserisce in atto e ne prende parte integrante...;)
 

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