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Testo
<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 294161" data-attributes="member: 49727"><p><strong>Come avviene il rilascio</strong>il proprietario, titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la D.I.A., nonché i loro successori o aventi causa (come recita l'art. 24 comma 3 del T.U.) deve farne richiesta al sindaco (tramite lo sportello unico) entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori. </p><p>Devono essere presentati: </p><p>-la <strong>richiesta di rilascio del certificato di agibilità</strong></p><p>-la richiesta di accatastamento dell'edificio</p><p>-il certificato di collaudo e tutte le altre attestazioni della conformità dell'opera e degli impianti al progetto approvato e alle norme di legge </p><p></p><p>Lo sportello unico comunica all'avente causa il nominativo del responsabile del procedimento, il quale potrebbe anche disporre un'ispezione. Il comune entro 30 giorni deve rilasciare il <strong>certificato di agibilità</strong>; trascorsi 45 giorni l'<strong>agibilità</strong> risulta attestata. Resta fermo che nei successivi 180 il comune possa disporre un sopralluogo per l'accertamento di quanto dichiarato nella domanda di rilascio.</p><p></p><p><strong>É possibile vendere un immobile senza agibilità?</strong></p><p>Si è possibile. </p><p>Caso 1) si venda l'immobile con <strong>agibilità </strong>non ancora accettata ma avendo presentato la domanda.</p><p>Sarà sufficiente citare in atto gli estremi del procedimento</p><p>Caso 2) si venda l'immobile senza aver presentato la <strong>domanda per l'agibilità</strong>.</p><p>A)Il venditore si obbliga a richiedere tale certificato. Tale obbligo se disatteso darà diritto al compratore ad essere indennizzato.</p><p>B)le parti concordano di trasferire tale obbligo al compratore (art 4 comma 3 del T.U.)</p><p>Ho trovato questo che penso si adatti al tuo problema</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 294161, member: 49727"] [B]Come avviene il rilascio[/B]il proprietario, titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la D.I.A., nonché i loro successori o aventi causa (come recita l'art. 24 comma 3 del T.U.) deve farne richiesta al sindaco (tramite lo sportello unico) entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori. Devono essere presentati: -la [B]richiesta di rilascio del certificato di agibilità[/B] -la richiesta di accatastamento dell'edificio -il certificato di collaudo e tutte le altre attestazioni della conformità dell'opera e degli impianti al progetto approvato e alle norme di legge Lo sportello unico comunica all'avente causa il nominativo del responsabile del procedimento, il quale potrebbe anche disporre un'ispezione. Il comune entro 30 giorni deve rilasciare il [B]certificato di agibilità[/B]; trascorsi 45 giorni l'[B]agibilità[/B] risulta attestata. Resta fermo che nei successivi 180 il comune possa disporre un sopralluogo per l'accertamento di quanto dichiarato nella domanda di rilascio. [B]É possibile vendere un immobile senza agibilità?[/B] Si è possibile. Caso 1) si venda l'immobile con [B]agibilità [/B]non ancora accettata ma avendo presentato la domanda. Sarà sufficiente citare in atto gli estremi del procedimento Caso 2) si venda l'immobile senza aver presentato la [B]domanda per l'agibilità[/B]. A)Il venditore si obbliga a richiedere tale certificato. Tale obbligo se disatteso darà diritto al compratore ad essere indennizzato. B)le parti concordano di trasferire tale obbligo al compratore (art 4 comma 3 del T.U.) Ho trovato questo che penso si adatti al tuo problema [/QUOTE]
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