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<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 80925" data-attributes="member: 9196"><p>Vediamo se mi sono perso qualcosa...</p><p>dunque dici che nel 2007 un'impresa ha acquistato l'appartamento ed ha apportato modifiche...tra cui l'altezza di un locale riducendone l'altezza da 245 cm. a 230 cm. e poi l'impresa ha presentato la fine lavori??? ma scusami il progettista che ha seguito la pratica per la chiusura dei lavori non c'era? come mai la fine la consegna l'impresa (mi mamnca il riferimento del professionista ai sensi del DPR 380/01....</p><p>Poi entri tu e fai ulteriori modifiche e chiedi l'agibilità...ma solitamente si chiede con la fine lavori (a seconda delle modifiche apportate e se ne hanno cambiato condizioni tali da richiederla nuovamente)...nel tuo caso per mettere dei sanitari mi pare che non debba chiedere l'agibilità, al massimo dovevi soltanto una comunicazione di manutenzione ordinaria e non necessita agibilità...</p><p></p><p></p><p>E veniamo al RE.. il regolamento edilizio se non ha recepito il RI allora valgono le norme igienico sanitarie... mi spiego meglio, se non esiste nel tuo comune un Regolamento Locale d'Igiene, allora vale il Regolamento Tipo regionale...e se quello della Regione Lombardia, in particolare l'art. 3.4.8. che recita:</p><p>«...Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m. sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,00 per gli spazi di abitazione e m. 1,75 per gli spazi accessori e di servizio. Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, può essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e m. 2,10 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1, 90 per gli</p><p>spazi di abitazione e m. 1,70 per gli spazi accessori e di servizio. In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.4.7. ...».</p><p></p><p></p><p>Ed infine per la documentazione presentata... c'è un particolare che fa riferimento a ciò che non ho capito, perchè gli elaborati grafici sono o devono essere firmati da un professionista e se non c'è alcuna indicazione sulla variazione delle altezze nei locali, se riesci a dimostrare che i lavori sono stati realizzati prima dell'acquisto dell'appartamento ne risponde il professionista per falsa dichiarazione (DPR 445/00), in caso contrario se non riesci a dimostrare ne rispondi tu e ti tocca fare una sanatoria, con tutte le problematiche annesse se per caso non rientri nelle condizioni dell'artico del RI regionale...</p><p>spero esserti stato d'aiuto e magari chiaro...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 80925, member: 9196"] Vediamo se mi sono perso qualcosa... dunque dici che nel 2007 un'impresa ha acquistato l'appartamento ed ha apportato modifiche...tra cui l'altezza di un locale riducendone l'altezza da 245 cm. a 230 cm. e poi l'impresa ha presentato la fine lavori??? ma scusami il progettista che ha seguito la pratica per la chiusura dei lavori non c'era? come mai la fine la consegna l'impresa (mi mamnca il riferimento del professionista ai sensi del DPR 380/01.... Poi entri tu e fai ulteriori modifiche e chiedi l'agibilità...ma solitamente si chiede con la fine lavori (a seconda delle modifiche apportate e se ne hanno cambiato condizioni tali da richiederla nuovamente)...nel tuo caso per mettere dei sanitari mi pare che non debba chiedere l'agibilità, al massimo dovevi soltanto una comunicazione di manutenzione ordinaria e non necessita agibilità... E veniamo al RE.. il regolamento edilizio se non ha recepito il RI allora valgono le norme igienico sanitarie... mi spiego meglio, se non esiste nel tuo comune un Regolamento Locale d'Igiene, allora vale il Regolamento Tipo regionale...e se quello della Regione Lombardia, in particolare l'art. 3.4.8. che recita: «...Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m. sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,00 per gli spazi di abitazione e m. 1,75 per gli spazi accessori e di servizio. Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, può essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e m. 2,10 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1, 90 per gli spazi di abitazione e m. 1,70 per gli spazi accessori e di servizio. In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.4.7. ...». Ed infine per la documentazione presentata... c'è un particolare che fa riferimento a ciò che non ho capito, perchè gli elaborati grafici sono o devono essere firmati da un professionista e se non c'è alcuna indicazione sulla variazione delle altezze nei locali, se riesci a dimostrare che i lavori sono stati realizzati prima dell'acquisto dell'appartamento ne risponde il professionista per falsa dichiarazione (DPR 445/00), in caso contrario se non riesci a dimostrare ne rispondi tu e ti tocca fare una sanatoria, con tutte le problematiche annesse se per caso non rientri nelle condizioni dell'artico del RI regionale... spero esserti stato d'aiuto e magari chiaro... [/QUOTE]
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