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Testo
<blockquote data-quote="mata" data-source="post: 491489"><p>Non c'è niente da spiegare, peraltro tale norma è stata emanata da oltre <strong>TRENTUNO anni</strong>, basta leggere l'art. 40 che al comma 2 che disciplina le dichiarazioni da rendere in atto, pena nullità:</p><p><em>"2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, <strong>sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 </strong>ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. <strong>Per </strong></em><strong><em>le opere iniziate anteriormente al 15 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta </em></strong><em><strong>e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo</strong>. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di </em>edificare, possono essere prodotti quelli della <em>deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata"</em>.</p><p>Trovatemi dove si parla di conformità .... l'atto è perfettamente regolare ed il notaio lo riceve. Lo stesso potrebbe comunque essere inefficace nel SOLO caso i permessi dichiarati (cioè post 1967) presentassero difformità tali da annullare il titolo, per cui la relativa dichiarazione sarebbe mendace (questo lo dice la giurisprudenza).</p><p>Nel caso fosse ante 1967 e post 1942, l'atto sarebbe valido anche in presenza di un FABBRICATO COMPLETAMENTE ABUSIVO. Che c'entrano i notai? L'acquirente deve prendere un buon tecnico e pagarlo bene.</p><p>[USER=44631]@Ponz[/USER] sono stato esaustivo?</p><p>Nel caso dell'utente, è evidente che si tratti di una dichiarazione mendace, ma se si spendono i soldi di una vita e non si fanno le verifiche del caso, non è colpa di nessuno... certo non del notaio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mata, post: 491489"] Non c'è niente da spiegare, peraltro tale norma è stata emanata da oltre [B]TRENTUNO anni[/B], basta leggere l'art. 40 che al comma 2 che disciplina le dichiarazioni da rendere in atto, pena nullità: [I]"2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, [B]sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 [/B]ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. [B]Per [/B][/I][B][I]le opere iniziate anteriormente al 15 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta [/I][/B][I][B]e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo[/B]. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di [/I]edificare, possono essere prodotti quelli della [I]deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata"[/I]. Trovatemi dove si parla di conformità .... l'atto è perfettamente regolare ed il notaio lo riceve. Lo stesso potrebbe comunque essere inefficace nel SOLO caso i permessi dichiarati (cioè post 1967) presentassero difformità tali da annullare il titolo, per cui la relativa dichiarazione sarebbe mendace (questo lo dice la giurisprudenza). Nel caso fosse ante 1967 e post 1942, l'atto sarebbe valido anche in presenza di un FABBRICATO COMPLETAMENTE ABUSIVO. Che c'entrano i notai? L'acquirente deve prendere un buon tecnico e pagarlo bene. [USER=44631]@Ponz[/USER] sono stato esaustivo? Nel caso dell'utente, è evidente che si tratti di una dichiarazione mendace, ma se si spendono i soldi di una vita e non si fanno le verifiche del caso, non è colpa di nessuno... certo non del notaio. [/QUOTE]
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