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Testo
<blockquote data-quote="Relapsed" data-source="post: 260106" data-attributes="member: 48483"><p>La legge recita cosi</p><p> </p><p><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Tahoma'">1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. <strong>Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.</strong></span></span></p><p> </p><p>Visto che in fase di rogito mi è stato chiesta <strong>l' attestazione della avvenuta richiesta all'Autorità competente dell'espressione del parere favorevole, </strong>vorrei sapere se posso salvarmi da questa spada di damocle appellandomi a quella parte in grassetto ove si dice che la superficie coperta non debba eccedere il 2% ...ma di che cosa ? quali sono me misure prescritte ?</p><p>L'abuso è di mq20 complessivi per un volume di mc 56,00 in pratica si sono chiusi due balconi per utilizzo cucina e veranda. La zona dovrebbe essere sottoposta a vincolo ma nell'atto leggo, non so se è pertinente:</p><p>"che la porzione immobiliare oggetto della domanda di concessione in sanatoria di cui sopra non è soggetta ai vincoli di cui al terzo comma dell'art.32 della legge 47/85"</p><p>So che la legge è stata modificata, l'atto risale al 1997 e l'abuso è stato perpetrato nel 1993 e protocollatoi nel 1995.</p><p>grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Relapsed, post: 260106, member: 48483"] La legge recita cosi [SIZE=2][FONT=Tahoma]1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. [B]Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.[/B][/FONT][/SIZE] Visto che in fase di rogito mi è stato chiesta [B]l' attestazione della avvenuta richiesta all'Autorità competente dell'espressione del parere favorevole, [/B]vorrei sapere se posso salvarmi da questa spada di damocle appellandomi a quella parte in grassetto ove si dice che la superficie coperta non debba eccedere il 2% ...ma di che cosa ? quali sono me misure prescritte ? L'abuso è di mq20 complessivi per un volume di mc 56,00 in pratica si sono chiusi due balconi per utilizzo cucina e veranda. La zona dovrebbe essere sottoposta a vincolo ma nell'atto leggo, non so se è pertinente: "che la porzione immobiliare oggetto della domanda di concessione in sanatoria di cui sopra non è soggetta ai vincoli di cui al terzo comma dell'art.32 della legge 47/85" So che la legge è stata modificata, l'atto risale al 1997 e l'abuso è stato perpetrato nel 1993 e protocollatoi nel 1995. grazie [/QUOTE]
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