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<blockquote data-quote="Bruno Sulis" data-source="post: 260140" data-attributes="member: 40925"><p>Da quanto mi sembra di capire non è l'immobile ad essere vincolato ma la zona in cui esso si trova (Centro storico ???). La percentuale si riferisce alle misure di superficie approvata, quindi se avevi 100 mq autorizzati e ne hai realizzati 102 puoi star tranquillo e lasciare tutto come sta, diversamente devi sanare. Stesso discorso per altezza, volume e distanza.</p><p> </p><p>Il problema però starebbe nel passo successivo del tuo post che riguarda il tipo di abuso</p><p> </p><p>Riporto il testo dell'art 32 della Legge 47/85</p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><strong>art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo</strong><span style="color: #ff0000"><em>(articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)</em></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.</em></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:</em></span></span></p><p style="margin-left: 20px"><p style="text-align: left"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>a) in difformità dalla <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1974_0064.htm" target="_blank"> legge 2 febbraio 1974, n. 64</a> e successive modificazioni e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;</em></span></span></p> </p> <p style="margin-left: 20px"><p style="text-align: left"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;</em></span></span></p> </p> <p style="margin-left: 20px"><p style="text-align: left"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.</em></span></span></p> </p><p></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><strong><em>3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.</em></strong></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'">Non si capisce però se il tuo caso possa essere ricondotto alle opere di cui all'articolo successivo (non sanabili) oppure queste siano da considerarsi del tutto irrilevanti ai fini del vincolo.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><strong>art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria</strong></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:</em></span></span></p><p style="margin-left: 20px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;</em></span></span></p> <p style="margin-left: 20px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;</em></span></span></p> <p style="margin-left: 20px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;</em></span></span></p> <p style="margin-left: 20px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.</em></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 <span style="color: #ff0000">(ora </span><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#P.02" target="_blank">Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004</a><span style="color: #ff0000"> - n.d.r.)</span>, e che non siano compatibili con la tutela medesima.</em></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'verdana'"><em>3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste.</em></span></span></p><p> </p><p> </p><p>Affidati ad un buon tecnico che ti sappia consigliare al meglio. Spendi ora ma ti risparmi grattacapi e rogne successive.</p><p>Bruno</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bruno Sulis, post: 260140, member: 40925"] Da quanto mi sembra di capire non è l'immobile ad essere vincolato ma la zona in cui esso si trova (Centro storico ???). La percentuale si riferisce alle misure di superficie approvata, quindi se avevi 100 mq autorizzati e ne hai realizzati 102 puoi star tranquillo e lasciare tutto come sta, diversamente devi sanare. Stesso discorso per altezza, volume e distanza. Il problema però starebbe nel passo successivo del tuo post che riguarda il tipo di abuso Riporto il testo dell'art 32 della Legge 47/85 [SIZE=3][FONT=verdana][B]art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo[/B][COLOR=#ff0000][I](articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)[/I][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana][I]1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.[/I][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana][I]2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:[/I][/FONT][/SIZE] [INDENT=1][LEFT][SIZE=3][FONT=verdana][I]a) in difformità dalla [URL='http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1974_0064.htm'] legge 2 febbraio 1974, n. 64[/URL] e successive modificazioni e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;[/I][/FONT][/SIZE][/LEFT][/INDENT] [INDENT=1][LEFT][SIZE=3][FONT=verdana][I]b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;[/I][/FONT][/SIZE][/LEFT][/INDENT] [INDENT=1][LEFT][SIZE=3][FONT=verdana][I]c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.[/I][/FONT][/SIZE][/LEFT][/INDENT] [SIZE=3][FONT=verdana][B][I]3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.[/I][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana]Non si capisce però se il tuo caso possa essere ricondotto alle opere di cui all'articolo successivo (non sanabili) oppure queste siano da considerarsi del tutto irrilevanti ai fini del vincolo.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana][B]art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria[/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana][I]1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:[/I][/FONT][/SIZE] [INDENT=1][SIZE=3][FONT=verdana][I]a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;[/I][/FONT][/SIZE][/INDENT] [INDENT=1][SIZE=3][FONT=verdana][I]b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;[/I][/FONT][/SIZE][/INDENT] [INDENT=1][SIZE=3][FONT=verdana][I]c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;[/I][/FONT][/SIZE][/INDENT] [INDENT=1][SIZE=3][FONT=verdana][I]d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.[/I][/FONT][/SIZE][/INDENT] [SIZE=3][FONT=verdana][I]2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 [COLOR=#ff0000](ora [/COLOR][URL='http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#P.02']Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004[/URL][COLOR=#ff0000] - n.d.r.)[/COLOR], e che non siano compatibili con la tutela medesima.[/I][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=verdana][I]3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste.[/I][/FONT][/SIZE] Affidati ad un buon tecnico che ti sappia consigliare al meglio. Spendi ora ma ti risparmi grattacapi e rogne successive. Bruno [/QUOTE]
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