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<blockquote data-quote="SceglierCasa" data-source="post: 72151"><p><strong>@ Venloc</strong></p><p></p><p></p><p></p><p>(chiedo scusa se queste cose che sto per scrivere già le sai, in tal caso le scrivo per chi non lo sa)</p><p></p><p>La legge 431/98 prevede che la durata dei contratti di locazione ad uso residenziale sia di 4 anni più quattro e i contratti con durata diversa se non sbaglio possono essere impugnati da una delle parti che ne abbia interesse.</p><p>Il problema in questo caso a mio parere non sussiste, anche perchè a noi non importa della durata prevista nel contratto: il nostro interesse è far recedere il conduttore in tempo utile per il rogito.</p><p></p><p>Perchè far recedere il conduttore? Non può farlo direttamente il locatore? </p><p></p><p>Perchè, sempre secondo la stessa legge 431/98, il locatore non può recedere anticipatamente durante il primo periodo contrattuale, mentre il conduttore è libero di farlo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 mesi. Inoltre è sempre meglio se a recedere è il conduttore, per la classica storia che il locatore è considerato parte debole nel contratto di locazione.</p><p></p><p>L'unico problema che ho paura potrebbe sorgere, una volta sottoscritto l'accordo, secondo me, è che il conduttore decida di recedere entro 6 mesi (anche se l'accordo prevede solo 2 mesi di anticipo) in forza del fatto che la legge prevale sugli accordi privati quando vi sono contrasti.</p><p></p><p>Per questo motivo consiglierei all'amico aldozur di prevedere nel preliminare, se possibile, il rogito entro mesi 8 (un paio di mesi in più dei potenziali 6 mesi, tanto per essere tranquilli) dalla data del preliminare stesso, al fine di limitare al massimo il rischio di doversi trovare con un inquilino uscente, un immobile sfitto e una penale da pagare. Non so se mi sono spiegato.</p><p></p><p></p><p><strong>@ Antonello</strong></p><p></p><p>Grazie a te Antonello per l'aiuto. Riscrivo il testo qui sotto, con un paio di aggiunte (una correzione grammaticale e una specificazione al punto 2 dell'accordo) segnate in rosso. Il resto del testo mi pare ok.</p><p></p><p>Come detto qualche riga sopra, c'è da valutare bene se vale la pena tutelarsi anche con la tempistica per il rogito (entro 8 mesi), in modo da essere tutelati se il conduttore decide di recedere prendendosi i 6 mesi come previsto dall'art. 2 c.3 della 431/98.</p><p></p><p>(P.S. - Per quanto riguarda il punto 7, sinceramente avevo pensato di ricorrere all'arbitrato, ma lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio pensandoci potrebbe rivelarsi un'idea migliore.)</p><p></p><p></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>(scusate se ho scritto caxxate ma stamattina vado di fretta)</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SceglierCasa, post: 72151"] [B]@ Venloc[/B] (chiedo scusa se queste cose che sto per scrivere già le sai, in tal caso le scrivo per chi non lo sa) La legge 431/98 prevede che la durata dei contratti di locazione ad uso residenziale sia di 4 anni più quattro e i contratti con durata diversa se non sbaglio possono essere impugnati da una delle parti che ne abbia interesse. Il problema in questo caso a mio parere non sussiste, anche perchè a noi non importa della durata prevista nel contratto: il nostro interesse è far recedere il conduttore in tempo utile per il rogito. Perchè far recedere il conduttore? Non può farlo direttamente il locatore? Perchè, sempre secondo la stessa legge 431/98, il locatore non può recedere anticipatamente durante il primo periodo contrattuale, mentre il conduttore è libero di farlo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 mesi. Inoltre è sempre meglio se a recedere è il conduttore, per la classica storia che il locatore è considerato parte debole nel contratto di locazione. L'unico problema che ho paura potrebbe sorgere, una volta sottoscritto l'accordo, secondo me, è che il conduttore decida di recedere entro 6 mesi (anche se l'accordo prevede solo 2 mesi di anticipo) in forza del fatto che la legge prevale sugli accordi privati quando vi sono contrasti. Per questo motivo consiglierei all'amico aldozur di prevedere nel preliminare, se possibile, il rogito entro mesi 8 (un paio di mesi in più dei potenziali 6 mesi, tanto per essere tranquilli) dalla data del preliminare stesso, al fine di limitare al massimo il rischio di doversi trovare con un inquilino uscente, un immobile sfitto e una penale da pagare. Non so se mi sono spiegato. [B]@ Antonello[/B] Grazie a te Antonello per l'aiuto. Riscrivo il testo qui sotto, con un paio di aggiunte (una correzione grammaticale e una specificazione al punto 2 dell'accordo) segnate in rosso. Il resto del testo mi pare ok. Come detto qualche riga sopra, c'è da valutare bene se vale la pena tutelarsi anche con la tempistica per il rogito (entro 8 mesi), in modo da essere tutelati se il conduttore decide di recedere prendendosi i 6 mesi come previsto dall'art. 2 c.3 della 431/98. (P.S. - Per quanto riguarda il punto 7, sinceramente avevo pensato di ricorrere all'arbitrato, ma lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio pensandoci potrebbe rivelarsi un'idea migliore.) [B] (scusate se ho scritto caxxate ma stamattina vado di fretta)[/B] [/QUOTE]
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