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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 176279" data-attributes="member: 31598"><p>Prima di tutto ti consiglio di guardare qui: <a href="http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=17" target="_blank">Regione Lazio - CASA - L'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) nella Regione Lazio</a></p><p></p><p>La materia è ostica e oggetto di contenzioso, non essendovi, allo stato, non solo decisioni unanimi, ma neppure interpretazioni dottrinali certe su molti aspetti del decreto legge.</p><p></p><p>Il D.Lgs 28/2011 ha nuovamente modificato l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, aggiungendo il comma 2-<em>ter</em> che impone di inserire nei contratti di locazione un'apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, solo, però, nel caso in cui questi, o le singole unità immobiliari locate, siano già dotate del relativo attestato ai sensi di legge. <strong>Resta, dunque, l'obbligo di redigere e mettere a disposizione del conduttore l'ACE per il trasferimento in locazione di quegli immobili per i quali la legge non ne prevede espressa esclusione</strong> (art. 3. D.Lgs. 192/2005). Salvo che diversamente sia previsto da leggi regionali (non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che la regione Lazio non abbia legiferato in materia), <strong>tale obbligo può essere adempiuto anche mediante un procedimento di autocertificazione, nell'ipotesi in cui un immobile presenti una scadente qualità energetica</strong> (art. 6, comma 2-<em>bis</em>, D.Lgs. 192/2005 e art. 9, all. A, D.M. 26 giugno 2009). In questo caso il proprietario può dichiarare che l'edificio appartiene alla classe energetica "G" e che, quindi, i costi per la gestione energetica dell'unità immobiliare sono molto alti. Nei successivi 15 giorni deve trasmettere copia della dichiarazione alla regione (o alla provincia autonoma) che ha competenza per il territorio in cui è ubicato l'immobile.</p><p></p><p><strong>Con l'introduzione della nuova norma non sono state previste sanzioni per la violazione della stessa.</strong></p><p></p><p>Si precisa, inoltre, che il precedente Governo ha approvato le norme di cui al comma 2-<em>ter</em>, essendo in corso una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, a seguito dell'abrogazione (promossa dallo stesso governo) delle precedenti disposizioni in merito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 176279, member: 31598"] Prima di tutto ti consiglio di guardare qui: [url=http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=17]Regione Lazio - CASA - L'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) nella Regione Lazio[/url] La materia è ostica e oggetto di contenzioso, non essendovi, allo stato, non solo decisioni unanimi, ma neppure interpretazioni dottrinali certe su molti aspetti del decreto legge. Il D.Lgs 28/2011 ha nuovamente modificato l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, aggiungendo il comma 2-[I]ter[/I] che impone di inserire nei contratti di locazione un'apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, solo, però, nel caso in cui questi, o le singole unità immobiliari locate, siano già dotate del relativo attestato ai sensi di legge. [B]Resta, dunque, l'obbligo di redigere e mettere a disposizione del conduttore l'ACE per il trasferimento in locazione di quegli immobili per i quali la legge non ne prevede espressa esclusione[/B] (art. 3. D.Lgs. 192/2005). Salvo che diversamente sia previsto da leggi regionali (non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che la regione Lazio non abbia legiferato in materia), [B]tale obbligo può essere adempiuto anche mediante un procedimento di autocertificazione, nell'ipotesi in cui un immobile presenti una scadente qualità energetica[/B] (art. 6, comma 2-[I]bis[/I], D.Lgs. 192/2005 e art. 9, all. A, D.M. 26 giugno 2009). In questo caso il proprietario può dichiarare che l'edificio appartiene alla classe energetica "G" e che, quindi, i costi per la gestione energetica dell'unità immobiliare sono molto alti. Nei successivi 15 giorni deve trasmettere copia della dichiarazione alla regione (o alla provincia autonoma) che ha competenza per il territorio in cui è ubicato l'immobile. [B]Con l'introduzione della nuova norma non sono state previste sanzioni per la violazione della stessa.[/B] Si precisa, inoltre, che il precedente Governo ha approvato le norme di cui al comma 2-[I]ter[/I], essendo in corso una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, a seguito dell'abrogazione (promossa dallo stesso governo) delle precedenti disposizioni in merito. [/QUOTE]
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