Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Professioni legate al Settore Immobiliare
Certificatori Energetici
ACE Piemonte
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pil" data-source="post: 222405" data-attributes="member: 158"><p>Riassumendo (ma è caldamente consigliata una attenta lettura al link segnalato da Abakab):</p><p>"...In caso <strong>locazione</strong> degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso. ...</p><p> sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;</li> <li data-xf-list-type="ol">i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;</li> <li data-xf-list-type="ol">gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.</li> </ol><p>Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">box;</li> <li data-xf-list-type="ul">cantine;</li> <li data-xf-list-type="ul">autorimesse;</li> <li data-xf-list-type="ul">parcheggi multipiano;</li> <li data-xf-list-type="ul">locali adibiti a depositi;</li> <li data-xf-list-type="ul">strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;</li> <li data-xf-list-type="ul">strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;</li> <li data-xf-list-type="ul">altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.</li> </ul><p>L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.). "</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pil, post: 222405, member: 158"] Riassumendo (ma è caldamente consigliata una attenta lettura al link segnalato da Abakab): "...In caso [B]locazione[/B] degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso. ... sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti: [LIST=1] [*]i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; [*]i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; [*]gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. [/LIST] Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: [LIST] [*]box; [*]cantine; [*]autorimesse; [*]parcheggi multipiano; [*]locali adibiti a depositi; [*]strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; [*]strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; [*]altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati. [/LIST] L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.). " [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Professioni legate al Settore Immobiliare
Certificatori Energetici
ACE Piemonte
Alto