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Testo
<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 641638" data-attributes="member: 72232"><p>Giuridicamente, se una proposta di acquisto (con o senza condizione) viene accettata, e l’avvenuta accettazione viene comunicata al proponente entro i termini previsti, si è formato un valido contratto preliminare. (Vedi art. 1326 codice civile).</p><p>Se il contratto contiene una condizione sospensiva, il contratto stesso è già perfettamente valido, ma ancora non efficace: solo all’avveramento della condizione diventa efficace.</p><p>Se la condizione non si avvera, il contratto resta inefficace, cioè nessuna delle due parti ha dei doveri nei confronti dell’altra. (Per questo non si pagano le provvigioni se la condizione non si avvera).</p><p>Quindi, la cosa da fare quando si avvera la condizione è quella di darne comunicazione all’altra parte, in modo che sia inequivocabile che da quel momento il contratto preliminare, già valido, diventa efficace (cioè operativo).</p><p></p><p>Niente vieta, all’avveramento della condizione, di riscrivere un altro contratto preliminare, identico al precedente, eliminando solo il riferimento alla condizione.</p><p>Naturalmente, con l’accordo delle parti, si possono inserire anche clausole o pattuizioni nuove.</p><p>In quell’occasione, se si desidera, il contratto può essere firmato dal notaio, che provvederà alla sua trascrizione: ma , nella mia esperienza, se non ci sono problemi seri del venditore , nessuno fa trascrivere, per evitare una spesa “inutile”.</p><p>Ma su questo potrai sentire il notaio, e decidere insieme a lui.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 641638, member: 72232"] Giuridicamente, se una proposta di acquisto (con o senza condizione) viene accettata, e l’avvenuta accettazione viene comunicata al proponente entro i termini previsti, si è formato un valido contratto preliminare. (Vedi art. 1326 codice civile). Se il contratto contiene una condizione sospensiva, il contratto stesso è già perfettamente valido, ma ancora non efficace: solo all’avveramento della condizione diventa efficace. Se la condizione non si avvera, il contratto resta inefficace, cioè nessuna delle due parti ha dei doveri nei confronti dell’altra. (Per questo non si pagano le provvigioni se la condizione non si avvera). Quindi, la cosa da fare quando si avvera la condizione è quella di darne comunicazione all’altra parte, in modo che sia inequivocabile che da quel momento il contratto preliminare, già valido, diventa efficace (cioè operativo). Niente vieta, all’avveramento della condizione, di riscrivere un altro contratto preliminare, identico al precedente, eliminando solo il riferimento alla condizione. Naturalmente, con l’accordo delle parti, si possono inserire anche clausole o pattuizioni nuove. In quell’occasione, se si desidera, il contratto può essere firmato dal notaio, che provvederà alla sua trascrizione: ma , nella mia esperienza, se non ci sono problemi seri del venditore , nessuno fa trascrivere, per evitare una spesa “inutile”. Ma su questo potrai sentire il notaio, e decidere insieme a lui. [/QUOTE]
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