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Testo
<blockquote data-quote="stella1812" data-source="post: 260966" data-attributes="member: 48712"><p>Vi elenco alcuni punti della convenzione:</p><p> </p><p>CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ALLA COOPERATIVA ... DI AREA RICADENTE NEL PIANO DI ZONA DI VIA ... APL .. LOTTO N. ... IN REGIME DI PROPRIETA' (CONVENZIONE DI GIUGNO 2003)</p><p> </p><p>ART 1</p><p> </p><p>il comune di .... vende e trasferisce alla cooperativa ... un appezzamento di terreno fabbricabile, sito in ..., compreso nel piano apl ... distinto nel catasto terreni del comune .... nella quale è prevista una volumetria edificabile di mc 5970 fuori terra, per la cui ,la cooperativa si dovrà attenere alle previsioni del piano ... approvato con delibera consiliare del ....</p><p> </p><p>ART 2</p><p> </p><p>La cooperativa ha trasmesso l'elenco e la documentazione dei soggetti assegnatari delle unità immobiliari che verrano realizzate, che hanno dichiarato di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:</p><p> </p><p>a) citt. italiana</p><p> </p><p>b)residenza comune .... o sede di lavoro continuativo,</p><p> </p><p>c)di non possedere altre abitazioni nel comune di ...</p><p> </p><p>d) di non aver ottenuto ne per se ne per altri componenti del nucleo fam. l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il fin. agevolato, concessi in quallunque forma e luogo dello stato, regioni o altro ente pubblico.</p><p> </p><p>e) di non aver fruito di un reddito complessivo annuo superiore al limite max stabilito dall'art. 20 della stessa legge 457/78 e succesive modifiche.</p><p> </p><p>La coop.IVA garantisce questi requisiti dei soci e al più presto lì trasmetterà al comune.</p><p> </p><p>ART 3</p><p> </p><p>Prezzo provvisorio di cessione suddetta area è di € 216.000</p><p> </p><p>Inoltre la coop.IVA è tenuta a versare la somma di €160.000 come contributo oneri urbanizzazione primaria e secondaria (questo contributo è stato determinato provvisoriamente nel preventivo di spesa).</p><p> </p><p>Poi c'è scritto che: le parti danno atto che l'entità dei corrispettivi indicati nell art 3 sono provvisori in funzione di quanto enunciato nelle delibere consiliari, perchè il comune non è in grado di determinare i valori definitivi del prezzo dell'area oggetto della rpesente convenzione, ne dei relativi oneri di urbanizzazione , in conseguenza di ciò l'amm comunale si riserva con successivo provvedimento di definire esattamente il corrispettivo di cessione comprensivo del prezzo dell'area e degli oneri di urb.</p><p>La coop.IVA si obbliga fin da ora a corrispondere a semplice richiesta del comune, l'eventuale conguaglio.</p><p> </p><p>ART 5</p><p> </p><p>con il presente atto la coop.IVA viene autorizzata a prendere in consegna definitiva le aree di proprietà del comune ... e oggetta della presente cessione.</p><p> </p><p>ART 6</p><p> </p><p>........ E' consentita la stipula di atti di vendita o di locazione dei singoli alloggi nel rispetto di quanto convenuto nel presente atto di cessione e cmq della legge 865/71 e succesive modificazioni e integrazioni.</p><p> </p><p>..... il proprietario dovrà dichiarare di essere a conoscenza della convenzione, di avere i requisiti di cui all'art 2 e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con la prescrizione della L. 865/71 e succ. mod. e integr. e della cessione medesima, accettandole incondizionalmente in ogni loro parte.</p><p> </p><p>Copia autenticata di ciascun titolo e relativa nota di trascrizione, comprendente le dette clausole deve essere inviata dalla coop.IVA al comune a mezzo raccomandata entro tre mesi dal trasferimento.</p><p> </p><p>E' vietato cedere o locare gli alloggi in cui alla presente convenzione a soggetti privi dei requisiti all'art 2 ovvero ad un costo o prezzo di prima cessione superiore a quello che sarà determinato sulla base di quanto prevvisto al successivo art. 7.</p><p> </p><p>ART 7</p><p> </p><p>il costo o prezzo maxcomplessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate è cosituito dalle seguenti voci:</p><p> </p><p>a) € 216.000 quale costo area provvisoriamente determinato all'art 4</p><p> </p><p>b)costo di costruzione determinato moltiplicando il valore della superfice complessiva come definita del succ. art 8 x il costo unitario di costruzione pari a quello adottato dalla regione marche ai sensi della lettera g) art. 4 legge 457/78 incrementato da un coeficente variabile da 1 a 1,50 x i motivi di cui all'art 3 del d.p.g.r n. 14/R del 13.4.83;</p><p> </p><p>c) il costo delle opere di urbanizzazione determinato ai sensi dell'art 5 legge n.10/77,</p><p> </p><p>d) le spese generali, comprensive di quelle x la progettazione pari al 12% del costo di costruzione di cui alla prec. lettera b.</p><p> </p><p>e) gli oneri di preammortamento e finanziamento pari ad una % corrispondente al tasso ufficiale di sconto (TUS) del costo di costruzione di cui alla prec. lettera b.</p><p> </p><p>ART 8</p><p> </p><p>il costo o prezzo complessivo delle unità immobiliari convenzionate, determinato ai sensi del preced. art al netto dell'IVA e di ogni altro onero fiscale, dovrà essere riferito alla sup complessiva (sc) costituita dalla sup utile abitabile (su) calcolata come al successivo comma, aumentata del 60% delle superfici non residenziali (snr) calcolata come al terzo comma del presente art.</p><p> </p><p>Il costo o prezzo max medio di cessione delle unità immobiliari di cui alla rpesente convenzione dovrà essere proposto dalla coop.IVA sulla base di quanto disposto dalla deliberazione regionale ....e approvato dall'amministrazione comunale prima del rilascio della concessione edilizia e sarà riferito al mq di sup. complessiva di cui al 1 comma del presente art. determinato dividendo il prezzo max complessivo di cessione delle unità immobiliari convenzionate x la sup. complessiva.</p><p> </p><p>Il prezzo di cessione aggiornato in base ai punti precedenti viene revisionato dal mese succ a quello di ultimazione dei lavori con scadenza biennale in base alla variazione degli indici istat dei costi di costruzione applicando un coeficiente di degrado x ogni anno decorrente dal 6 anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:</p><p> </p><p>1% x i succ 15 anni</p><p> </p><p>0,5 % x i rimanenti anni</p><p> </p><p>se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita imm. l'anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori cmq accertato.</p><p> </p><p>ART 9</p><p> </p><p>il contratto di locazione sarà stipulato a canone controllato ..... e dovrà essere contenuto come prevvisto dall'accordo tra il 3,50% e il 4.25% del prezzo di cessione stabilito ai sensi del precedente articolo.</p><p> </p><p>ART 10</p><p> </p><p>la coop.IVA dichiara di essere a conoscenza che il terreno cedutole con il presente atto fa parte di aree destinate a edilizia residenziale ai sensi L 865/71 succ. mod e integr. e di accettare le condizioni ed i vincoli della L. 179/92 di seguito specificati:</p><p> </p><p>gli alloggi possino essere allineati o locati nei primi 5 anni decorrenti dall'acquisto o assegnazione previa autorizzazione della regione quando sussistono gravi motivi, decorso tale termine potranno essere locati o allineati. In tutti i casi di subentrol'agevolazione è mantenuta a condizone che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.</p><p> </p><p>ART 11</p><p> </p><p>per quanto altro non previsto nel presente atto valgono le disposizione della legge 865/71 e mod e integr succ.</p><p> </p><p>..........</p><p> </p><p>ART 20</p><p> </p><p>il presente contratto x espressa volontà delle parti ha una validità di venti anni dalla data della stipula della convenzione.</p><p> </p><p> </p><p>Ecco la convenzione!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="stella1812, post: 260966, member: 48712"] Vi elenco alcuni punti della convenzione: CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ALLA COOPERATIVA ... DI AREA RICADENTE NEL PIANO DI ZONA DI VIA ... APL .. LOTTO N. ... IN REGIME DI PROPRIETA' (CONVENZIONE DI GIUGNO 2003) ART 1 il comune di .... vende e trasferisce alla cooperativa ... un appezzamento di terreno fabbricabile, sito in ..., compreso nel piano apl ... distinto nel catasto terreni del comune .... nella quale è prevista una volumetria edificabile di mc 5970 fuori terra, per la cui ,la cooperativa si dovrà attenere alle previsioni del piano ... approvato con delibera consiliare del .... ART 2 La cooperativa ha trasmesso l'elenco e la documentazione dei soggetti assegnatari delle unità immobiliari che verrano realizzate, che hanno dichiarato di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) citt. italiana b)residenza comune .... o sede di lavoro continuativo, c)di non possedere altre abitazioni nel comune di ... d) di non aver ottenuto ne per se ne per altri componenti del nucleo fam. l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il fin. agevolato, concessi in quallunque forma e luogo dello stato, regioni o altro ente pubblico. e) di non aver fruito di un reddito complessivo annuo superiore al limite max stabilito dall'art. 20 della stessa legge 457/78 e succesive modifiche. La coop.IVA garantisce questi requisiti dei soci e al più presto lì trasmetterà al comune. ART 3 Prezzo provvisorio di cessione suddetta area è di € 216.000 Inoltre la coop.IVA è tenuta a versare la somma di €160.000 come contributo oneri urbanizzazione primaria e secondaria (questo contributo è stato determinato provvisoriamente nel preventivo di spesa). Poi c'è scritto che: le parti danno atto che l'entità dei corrispettivi indicati nell art 3 sono provvisori in funzione di quanto enunciato nelle delibere consiliari, perchè il comune non è in grado di determinare i valori definitivi del prezzo dell'area oggetto della rpesente convenzione, ne dei relativi oneri di urbanizzazione , in conseguenza di ciò l'amm comunale si riserva con successivo provvedimento di definire esattamente il corrispettivo di cessione comprensivo del prezzo dell'area e degli oneri di urb. La coop.IVA si obbliga fin da ora a corrispondere a semplice richiesta del comune, l'eventuale conguaglio. ART 5 con il presente atto la coop.IVA viene autorizzata a prendere in consegna definitiva le aree di proprietà del comune ... e oggetta della presente cessione. ART 6 ........ E' consentita la stipula di atti di vendita o di locazione dei singoli alloggi nel rispetto di quanto convenuto nel presente atto di cessione e cmq della legge 865/71 e succesive modificazioni e integrazioni. ..... il proprietario dovrà dichiarare di essere a conoscenza della convenzione, di avere i requisiti di cui all'art 2 e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con la prescrizione della L. 865/71 e succ. mod. e integr. e della cessione medesima, accettandole incondizionalmente in ogni loro parte. Copia autenticata di ciascun titolo e relativa nota di trascrizione, comprendente le dette clausole deve essere inviata dalla coop.IVA al comune a mezzo raccomandata entro tre mesi dal trasferimento. E' vietato cedere o locare gli alloggi in cui alla presente convenzione a soggetti privi dei requisiti all'art 2 ovvero ad un costo o prezzo di prima cessione superiore a quello che sarà determinato sulla base di quanto prevvisto al successivo art. 7. ART 7 il costo o prezzo maxcomplessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate è cosituito dalle seguenti voci: a) € 216.000 quale costo area provvisoriamente determinato all'art 4 b)costo di costruzione determinato moltiplicando il valore della superfice complessiva come definita del succ. art 8 x il costo unitario di costruzione pari a quello adottato dalla regione marche ai sensi della lettera g) art. 4 legge 457/78 incrementato da un coeficente variabile da 1 a 1,50 x i motivi di cui all'art 3 del d.p.g.r n. 14/R del 13.4.83; c) il costo delle opere di urbanizzazione determinato ai sensi dell'art 5 legge n.10/77, d) le spese generali, comprensive di quelle x la progettazione pari al 12% del costo di costruzione di cui alla prec. lettera b. e) gli oneri di preammortamento e finanziamento pari ad una % corrispondente al tasso ufficiale di sconto (TUS) del costo di costruzione di cui alla prec. lettera b. ART 8 il costo o prezzo complessivo delle unità immobiliari convenzionate, determinato ai sensi del preced. art al netto dell'IVA e di ogni altro onero fiscale, dovrà essere riferito alla sup complessiva (sc) costituita dalla sup utile abitabile (su) calcolata come al successivo comma, aumentata del 60% delle superfici non residenziali (snr) calcolata come al terzo comma del presente art. Il costo o prezzo max medio di cessione delle unità immobiliari di cui alla rpesente convenzione dovrà essere proposto dalla coop.IVA sulla base di quanto disposto dalla deliberazione regionale ....e approvato dall'amministrazione comunale prima del rilascio della concessione edilizia e sarà riferito al mq di sup. complessiva di cui al 1 comma del presente art. determinato dividendo il prezzo max complessivo di cessione delle unità immobiliari convenzionate x la sup. complessiva. Il prezzo di cessione aggiornato in base ai punti precedenti viene revisionato dal mese succ a quello di ultimazione dei lavori con scadenza biennale in base alla variazione degli indici istat dei costi di costruzione applicando un coeficiente di degrado x ogni anno decorrente dal 6 anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: 1% x i succ 15 anni 0,5 % x i rimanenti anni se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita imm. l'anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori cmq accertato. ART 9 il contratto di locazione sarà stipulato a canone controllato ..... e dovrà essere contenuto come prevvisto dall'accordo tra il 3,50% e il 4.25% del prezzo di cessione stabilito ai sensi del precedente articolo. ART 10 la coop.IVA dichiara di essere a conoscenza che il terreno cedutole con il presente atto fa parte di aree destinate a edilizia residenziale ai sensi L 865/71 succ. mod e integr. e di accettare le condizioni ed i vincoli della L. 179/92 di seguito specificati: gli alloggi possino essere allineati o locati nei primi 5 anni decorrenti dall'acquisto o assegnazione previa autorizzazione della regione quando sussistono gravi motivi, decorso tale termine potranno essere locati o allineati. In tutti i casi di subentrol'agevolazione è mantenuta a condizone che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso. ART 11 per quanto altro non previsto nel presente atto valgono le disposizione della legge 865/71 e mod e integr succ. .......... ART 20 il presente contratto x espressa volontà delle parti ha una validità di venti anni dalla data della stipula della convenzione. Ecco la convenzione! [/QUOTE]
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