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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 462802" data-attributes="member: 56079"><p>Ove oggetto del contratto di vendita sia una res "finita", non trova applicazione il TAIC, né la polizza postuma, prevista da una normativa avente quale fine esclusivo la protezione dell'acquirente di immobile "da costruire".</p><p></p><p>Questo significa che alla sottoscrizione del compromesso bisogna valutare lo stato in cui verte l'immobile. Se l'operato del costruttore è concluso (non deve più procedere con i lavori) e l'immobile viene venduto allo stato grezzo la res si considera "finita" allo stato grezzo e l'immobile non rientra tra quelli "in costruzione".</p><p>Per rogitarlo è poi OBBLIGATORIO che sia almeno accatastato in F3</p><p>Se non si tratta di immobile in costruzione semplicemente non si applica in toto la legge 122 del 2005.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 462802, member: 56079"] Ove oggetto del contratto di vendita sia una res "finita", non trova applicazione il TAIC, né la polizza postuma, prevista da una normativa avente quale fine esclusivo la protezione dell'acquirente di immobile "da costruire". Questo significa che alla sottoscrizione del compromesso bisogna valutare lo stato in cui verte l'immobile. Se l'operato del costruttore è concluso (non deve più procedere con i lavori) e l'immobile viene venduto allo stato grezzo la res si considera "finita" allo stato grezzo e l'immobile non rientra tra quelli "in costruzione". Per rogitarlo è poi OBBLIGATORIO che sia almeno accatastato in F3 Se non si tratta di immobile in costruzione semplicemente non si applica in toto la legge 122 del 2005. [/QUOTE]
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