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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Acquisto da un privato di un C/6 come pertinenza
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<blockquote data-quote="Cicci0" data-source="post: 529561" data-attributes="member: 70720"><p><strong>Il Notaio non può dire forse dovrò pagare</strong></p><p>concordo pienamente con te... tuttavia la situazione non è semplice e penso che il notaio si sia voluto tenere sul vago proprio per informarsi meglio o comunque per non escludere nessuna alternativa anche se da un professionista mi sarei aspettato più sicurezza</p><p></p><p>Dovresti porre al Notaio questa domanda e vedi che ti risponde</p><p>invertendo i valori</p><p>"siccome la casa dove abito è regolarmente detengo la residenza l'ho costruita e non acquistata anche se di mia proprietà <strong>senza usufruire delle agevolazioni fiscali</strong>, se <strong>ne acquisto un'altra </strong>nello stesso Comune posso ritenerla prima casa pagando le imposte agevolate? Senti cosa ti risponde</p><p></p><p><strong><u>molto molto interessante </u></strong>che ovviamente porro al notaio </p><p></p><p>inoltre in rete ho trovato anche questa CIRCOLARE N. 31/E dell agenzia dell entrata</p><p>in cui ci sono dei chiarimenti :</p><p></p><p>Quesito: Un contribuente intende acquistare un locale di categoria catastale C/2</p><p>(magazzini e locali di deposito) da destinare a pertinenza dell’abitazione</p><p>principale. Il contribuente precisa di avere acquistato l’abitazione principale allo</p><p>“<u>stato rustico</u>” <u>e di non avere goduto dei suddetti benefici</u>, in quanto, al momento</p><p>del perfezionamento del contratto (1994) non era riconosciuta la spettanza delle</p><p>agevolazioni “prima casa” in relazione agli atti di trasferimento di immobili non</p><p>ultimati, soggetti ad imposta di registro.</p><p>In considerazione di tale circostanza, chiede se possa fruire delle agevolazioni</p><p>“prima casa” per l’acquisto della pertinenza.</p><p>Risposta: In ossequio alla ratio della normativa in commento, deve ritenersi</p><p>ammesso il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” anche sull’atto di</p><p>acquisto di pertinenze destinate ad essere asservite ad un immobile che non ha</p><p>fruito delle agevolazioni “prima casa” poiché acquistato, da privati, allo “stato</p><p>rustico”, pur sussistendo, all’epoca dell’acquisto, le condizioni oggettive e</p><p>soggettive richieste dalla Nota II-bis), punto 1, posta in calce all’articolo 1 della</p><p>Tariffa, Parte Prima, del TUR.</p><p>Al riguardo si precisa che, mentre il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante la</p><p>disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, contempla espressamente le case di</p><p>abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, tra quelle che possono godere del</p><p>trattamento agevolato (Tabella A, parte seconda, n. 21), in materia di imposta di</p><p>registro non è prevista un’analoga disposizione.</p><p>L’applicazione dei benefici “prima casa” agli immobili in corso di costruzione è</p><p>stata, quindi, riconosciuta in via interpretativa dall’amministrazione finanziaria</p><p>con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001.</p><p>6</p><p>Ai fini del godimento del regime di favore in esame, si rende però necessario che</p><p>l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere, al</p><p>momento del rogito, tutti i requisiti di legge.</p><p></p><p>ovviamente anche qui si parla di acquisto ma è di un rustico e non di casa....che ne pensate</p><p></p><p>spero che possiate aiutarmi e che ciò possa essere di aiuto ad altri </p><p>grazie della disponibilità</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Cicci0, post: 529561, member: 70720"] [B]Il Notaio non può dire forse dovrò pagare[/B] concordo pienamente con te... tuttavia la situazione non è semplice e penso che il notaio si sia voluto tenere sul vago proprio per informarsi meglio o comunque per non escludere nessuna alternativa anche se da un professionista mi sarei aspettato più sicurezza Dovresti porre al Notaio questa domanda e vedi che ti risponde invertendo i valori "siccome la casa dove abito è regolarmente detengo la residenza l'ho costruita e non acquistata anche se di mia proprietà [B]senza usufruire delle agevolazioni fiscali[/B], se [B]ne acquisto un'altra [/B]nello stesso Comune posso ritenerla prima casa pagando le imposte agevolate? Senti cosa ti risponde [B][U]molto molto interessante [/U][/B]che ovviamente porro al notaio inoltre in rete ho trovato anche questa CIRCOLARE N. 31/E dell agenzia dell entrata in cui ci sono dei chiarimenti : Quesito: Un contribuente intende acquistare un locale di categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito) da destinare a pertinenza dell’abitazione principale. Il contribuente precisa di avere acquistato l’abitazione principale allo “[U]stato rustico[/U]” [U]e di non avere goduto dei suddetti benefici[/U], in quanto, al momento del perfezionamento del contratto (1994) non era riconosciuta la spettanza delle agevolazioni “prima casa” in relazione agli atti di trasferimento di immobili non ultimati, soggetti ad imposta di registro. In considerazione di tale circostanza, chiede se possa fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto della pertinenza. Risposta: In ossequio alla ratio della normativa in commento, deve ritenersi ammesso il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” anche sull’atto di acquisto di pertinenze destinate ad essere asservite ad un immobile che non ha fruito delle agevolazioni “prima casa” poiché acquistato, da privati, allo “stato rustico”, pur sussistendo, all’epoca dell’acquisto, le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla Nota II-bis), punto 1, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR. Al riguardo si precisa che, mentre il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, contempla espressamente le case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, tra quelle che possono godere del trattamento agevolato (Tabella A, parte seconda, n. 21), in materia di imposta di registro non è prevista un’analoga disposizione. L’applicazione dei benefici “prima casa” agli immobili in corso di costruzione è stata, quindi, riconosciuta in via interpretativa dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001. 6 Ai fini del godimento del regime di favore in esame, si rende però necessario che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere, al momento del rogito, tutti i requisiti di legge. ovviamente anche qui si parla di acquisto ma è di un rustico e non di casa....che ne pensate spero che possiate aiutarmi e che ciò possa essere di aiuto ad altri grazie della disponibilità [/QUOTE]
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