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L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Acquisto immobile ante 67 con divisioni interne non dichiarate
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<blockquote data-quote="realessandro" data-source="post: 31397" data-attributes="member: 3381"><p>Il catasto a parere di chi scrive è un mero ufficio fiscale- inventariale senza valore giuridico. Pertanto le modifiche catastali non possono essere utilizzate per "legalizzare" la situazione dell'unità e i suoi ampliamenti o varianti ; tale potere compete al Comune che è l'ente preposto a rilasciare la licenza edilizia originaria (cui è allegata la planimetria originariamente assentita) e le successive modifiche, ed è l'ente cui si dovrebbe rivolgere per richiedere copia presentando istanza ex legge 241.90- Le differenze o addizzioni della sagoma dell'unità immobiliare rispetto alla planimetra allegata alla licenza originaria devono essere giustificata da varianti successive autorizzate dal Comune o alternativamente da Condono edilizio. La licenza edilizia è obbligatoria dagli anni '30/'40 (dipende se l'unità era in centro abitato o fuori centro abitato), anche se il Notaio deve esigerne gli estremi da dichiarare in atto solo se detta licenza edilizia è stata rilasciata dopo il 67. Se rilasciata prima del 67 "carica" la responsabilità sul venditore facendogli dichiarare in atto che l'immobile è in regola e non sono stati eseguiti abusi . Ritengo che sia convenienza di " cripe" girare il problema al venditore essendo suo onere provvedere a sanare l'abuso se non già fatto o comunque risolvere il problema tramite tenico di fiducia. cordialità</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="realessandro, post: 31397, member: 3381"] Il catasto a parere di chi scrive è un mero ufficio fiscale- inventariale senza valore giuridico. Pertanto le modifiche catastali non possono essere utilizzate per "legalizzare" la situazione dell'unità e i suoi ampliamenti o varianti ; tale potere compete al Comune che è l'ente preposto a rilasciare la licenza edilizia originaria (cui è allegata la planimetria originariamente assentita) e le successive modifiche, ed è l'ente cui si dovrebbe rivolgere per richiedere copia presentando istanza ex legge 241.90- Le differenze o addizzioni della sagoma dell'unità immobiliare rispetto alla planimetra allegata alla licenza originaria devono essere giustificata da varianti successive autorizzate dal Comune o alternativamente da Condono edilizio. La licenza edilizia è obbligatoria dagli anni '30/'40 (dipende se l'unità era in centro abitato o fuori centro abitato), anche se il Notaio deve esigerne gli estremi da dichiarare in atto solo se detta licenza edilizia è stata rilasciata dopo il 67. Se rilasciata prima del 67 "carica" la responsabilità sul venditore facendogli dichiarare in atto che l'immobile è in regola e non sono stati eseguiti abusi . Ritengo che sia convenienza di " cripe" girare il problema al venditore essendo suo onere provvedere a sanare l'abuso se non già fatto o comunque risolvere il problema tramite tenico di fiducia. cordialità [/QUOTE]
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