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<blockquote data-quote="gvv1965" data-source="post: 134485" data-attributes="member: 32409"><p>Lo dice tra le righe un notaio nel documento citato.</p><p></p><p><em>l’acquirente può legittimamente esigere</em></p><p><em>dal venditore la prestazione di idonea tutela a garanzia del pagamento dell’imposta</em></p><p><em>complementare, già sorta a carico del venditore di bene infraquinquennale, ancorché il</em></p><p><em>potere effettivo di riscossione dell’Ufficio sia ancora paralizzato, e il venditore che si</em></p><p><em>rifiutasse di prestarla sarebbe inadempiente, con tutte le conseguenze di ciò; il notaio è</em></p><p><em>tenuto non solo ad informare l’acquirente e opportunamente consigliarlo, ma anche ad</em></p><p><em>accettare il deposito, e in qualche modo a sollecitarlo; qualora lo Stato agisca</em></p><p><em>sull’immobile mediante il privilegio, l’assenza di deposito, in mancanza di prova</em></p><p><em>contraria, genera una responsabilità professionale del notaio, il quale dovrà avere quindi</em></p><p><em>cura di farsi rilasciare una liberatoria dall’acquirente, essendo ovviamente quest’ultimo</em></p><p><em>libero di fidarsi personalmente del venditore o comunque di non volere subordinare al</em></p><p><em>deposito della somma la stipula dell’atto notarile. Va da sé che sarebbe quanto mai</em></p><p><em>consigliabile regolamentare tali situazioni già al momento del contratto preliminare. A</em></p><p><em>noi sembra che quando l’ordinamento offra margini per utilizzare il notaio nella sua</em></p><p><em>funzione qualificata di garanzia, ineguagliabile punto di equilibrio tra l’interesse dello</em></p><p><em>Stato alla riscossione dei tributi e quello dei privati di poter contare sulla certezza e</em></p><p><em>intangibilità dei diritti acquistati, non esista alcuna ragione per assumere, nel dubbio,</em></p><p><em>una posizione che di quei due interessi ne sacrifichi uno.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gvv1965, post: 134485, member: 32409"] Lo dice tra le righe un notaio nel documento citato. [I]l’acquirente può legittimamente esigere dal venditore la prestazione di idonea tutela a garanzia del pagamento dell’imposta complementare, già sorta a carico del venditore di bene infraquinquennale, ancorché il potere effettivo di riscossione dell’Ufficio sia ancora paralizzato, e il venditore che si rifiutasse di prestarla sarebbe inadempiente, con tutte le conseguenze di ciò; il notaio è tenuto non solo ad informare l’acquirente e opportunamente consigliarlo, ma anche ad accettare il deposito, e in qualche modo a sollecitarlo; qualora lo Stato agisca sull’immobile mediante il privilegio, l’assenza di deposito, in mancanza di prova contraria, genera una responsabilità professionale del notaio, il quale dovrà avere quindi cura di farsi rilasciare una liberatoria dall’acquirente, essendo ovviamente quest’ultimo libero di fidarsi personalmente del venditore o comunque di non volere subordinare al deposito della somma la stipula dell’atto notarile. Va da sé che sarebbe quanto mai consigliabile regolamentare tali situazioni già al momento del contratto preliminare. A noi sembra che quando l’ordinamento offra margini per utilizzare il notaio nella sua funzione qualificata di garanzia, ineguagliabile punto di equilibrio tra l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e quello dei privati di poter contare sulla certezza e intangibilità dei diritti acquistati, non esista alcuna ragione per assumere, nel dubbio, una posizione che di quei due interessi ne sacrifichi uno.[/I] [/QUOTE]
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