Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Acquisto immobile privo di agibilità e "legge ponte"
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="aLEcAS" data-source="post: 493085" data-attributes="member: 64140"><p>Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico abilitato.</p><p>- La richiesta, corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere inoltrata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25, comma 1). I lavori comunque si intendono conclusi entro 3 anni dalla data di inizio lavori.</p><p>- Molti comuni hanno delibere proprie per determinare la sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3). Per esperienza personale ti dico che a meno di altre delibere specifiche del Tuo Comune è sanzionata la mancata presentazione e non il ritardo per cui ad una richiesta di certificato di agibilità che avevo presentato 20 giorni dopo la comunicazione di fine lavori il Comune aveva emanato ingiunzione di pagamento della sanzione per il ritado. Ho risposto chiedendo l'annullamento in autotutela dicendo che ....il termine di 15 giorni è un termine di natura ordinatoria e non perentoria. Ciò che risulta, peraltro, comprovato anche dal fatto che, come evidenziato più sopra, non è prevista alcuna specifica sanzione per la ritardata presentazione della richiesta del Certificato di Agibilità. L’irrogazione della sanzione per ritardo, dunque, è illegittima, in quanto viola principi fondamentali di ‘tipicità’ e ‘tassatività’ della materia sanzionatoria; non è ammesso irrogare sanzioni non espressamente previste per legge, né è consentito interpretare normative sanzionatorie in via analogica e/o estensiva.</p><p>- La richiesta intesa al rilascio del certificato deve essere corredata della seguente documentazione:</p><p> a. richiesta di accatastamento dell'edificio (art. 25, comma 1, lett. a). Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994);</p><p> b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione di conformità delle opere realizzate con quelle progettate deve considerarsi attinente al profilo igienico-sanitario dell'immobile in quanto si collega al visto reso dal sindaco sul progetto ai sensi dell'art. 220 del T.U. 1265/1934. Tale dichiarazione, infatti, serve a trasferire sulle opere effettivamente realizzate il giudizio positivo espresso preventivamente dal comune sui profili igienici e sanitari risultanti dalla progettazione e valutabili in astratto. La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non più dal direttore dei lavori come in precedenza);</p><p> c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c). Attestazione di conformità alla normativa in</p><p>materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 41/1990;</p><p> d. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici dichiarazione di conformità alla normativa in materia di risparmio energetico contenuta nella legge 10/1991. Compreso anche Attestato Prestazione Energetica;</p><p> e. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all'adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell'art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico);</p><p> f. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d).</p><p> Inoltre sarebbe utile ottenere ed allegare Autorizzazione allo scarico fognario</p><p></p><p>Il Decreto legge n. 69/2013 (cd. Decreto del fare) ha apportato rilevanti novità anche in tema di certificati di agibilità degli immobili. In dettaglio, il citato decreto ha modificato l’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) introducendo due nuovi commi.</p><p>La procedura per il certificato di agibilità è cambiata: si prevede espressamente, infatti, la autocertificazione. L’interessato, infatti, potrà presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla precedente documentazione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="aLEcAS, post: 493085, member: 64140"] Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico abilitato. - La richiesta, corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere inoltrata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25, comma 1). I lavori comunque si intendono conclusi entro 3 anni dalla data di inizio lavori. - Molti comuni hanno delibere proprie per determinare la sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3). Per esperienza personale ti dico che a meno di altre delibere specifiche del Tuo Comune è sanzionata la mancata presentazione e non il ritardo per cui ad una richiesta di certificato di agibilità che avevo presentato 20 giorni dopo la comunicazione di fine lavori il Comune aveva emanato ingiunzione di pagamento della sanzione per il ritado. Ho risposto chiedendo l'annullamento in autotutela dicendo che ....il termine di 15 giorni è un termine di natura ordinatoria e non perentoria. Ciò che risulta, peraltro, comprovato anche dal fatto che, come evidenziato più sopra, non è prevista alcuna specifica sanzione per la ritardata presentazione della richiesta del Certificato di Agibilità. L’irrogazione della sanzione per ritardo, dunque, è illegittima, in quanto viola principi fondamentali di ‘tipicità’ e ‘tassatività’ della materia sanzionatoria; non è ammesso irrogare sanzioni non espressamente previste per legge, né è consentito interpretare normative sanzionatorie in via analogica e/o estensiva. - La richiesta intesa al rilascio del certificato deve essere corredata della seguente documentazione: a. richiesta di accatastamento dell'edificio (art. 25, comma 1, lett. a). Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione (art. 4, comma 1, del D.P.R. 425/1994); b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione di conformità delle opere realizzate con quelle progettate deve considerarsi attinente al profilo igienico-sanitario dell'immobile in quanto si collega al visto reso dal sindaco sul progetto ai sensi dell'art. 220 del T.U. 1265/1934. Tale dichiarazione, infatti, serve a trasferire sulle opere effettivamente realizzate il giudizio positivo espresso preventivamente dal comune sui profili igienici e sanitari risultanti dalla progettazione e valutabili in astratto. La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non più dal direttore dei lavori come in precedenza); c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c). Attestazione di conformità alla normativa in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 41/1990; d. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici dichiarazione di conformità alla normativa in materia di risparmio energetico contenuta nella legge 10/1991. Compreso anche Attestato Prestazione Energetica; e. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all'adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell'art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico); f. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d). Inoltre sarebbe utile ottenere ed allegare Autorizzazione allo scarico fognario Il Decreto legge n. 69/2013 (cd. Decreto del fare) ha apportato rilevanti novità anche in tema di certificati di agibilità degli immobili. In dettaglio, il citato decreto ha modificato l’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) introducendo due nuovi commi. La procedura per il certificato di agibilità è cambiata: si prevede espressamente, infatti, la autocertificazione. L’interessato, infatti, potrà presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla precedente documentazione [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Acquisto immobile privo di agibilità e "legge ponte"
Alto