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Testo
<blockquote data-quote="smoker" data-source="post: 67347"><p>L'azione di riduzione della donazione però non può esperirsi decorsi <u>venti anni</u> dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.</p><p></p><p>Non concordo con questa interpretazione che tu dai della nuova norma del 2005, per questi motivi:</p><p>l' erede legittimario leso o pretermesso può, nei modi previsti dalla legge, impugnare le donazioni lesive della quota di legittima. Esperita vittoriosamente l' azione di riduzione l' erede escute i beni del donatario e se il donatario ha venduto il bene donato (immobile) il legittimario può chiedere la restituzione ai terzi acquirenti del donatario. La novità del 2005 dice che se sono trascorsi 20 anni dalla donazione, salvo opposizione, il legittimario non può chiedere la restituzione al terzo acquirente dal donatario, ma può rivalersi esclusivamente sui beni del donatario. Quindi il termine ventennale prescrive l' azione di restituzione contro il terzo e rende certo l' acquisto del terzo di bene di provenienza donativa. L' azione di riduzione delle donazioni potrà essere esercitata alla morte del donante, dal legittimario, entro 10 anni dall' accettazione dell' eredità, che deve essere per forza fatta con beneficio di inventario.</p><p>In definitiva la novella del 2005 comprime i diritti del legittimario contro i terzi acquirenti dal donatario, trascorsi 20 anni, dalla trascrizione della donazione, ma non preclude i diritti lesi del legittimario contro il donatario, anche se trascorsi 20 anni.</p><p></p><p>Smoker</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="smoker, post: 67347"] L'azione di riduzione della donazione però non può esperirsi decorsi [U]venti anni[/U] dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva. Non concordo con questa interpretazione che tu dai della nuova norma del 2005, per questi motivi: l' erede legittimario leso o pretermesso può, nei modi previsti dalla legge, impugnare le donazioni lesive della quota di legittima. Esperita vittoriosamente l' azione di riduzione l' erede escute i beni del donatario e se il donatario ha venduto il bene donato (immobile) il legittimario può chiedere la restituzione ai terzi acquirenti del donatario. La novità del 2005 dice che se sono trascorsi 20 anni dalla donazione, salvo opposizione, il legittimario non può chiedere la restituzione al terzo acquirente dal donatario, ma può rivalersi esclusivamente sui beni del donatario. Quindi il termine ventennale prescrive l' azione di restituzione contro il terzo e rende certo l' acquisto del terzo di bene di provenienza donativa. L' azione di riduzione delle donazioni potrà essere esercitata alla morte del donante, dal legittimario, entro 10 anni dall' accettazione dell' eredità, che deve essere per forza fatta con beneficio di inventario. In definitiva la novella del 2005 comprime i diritti del legittimario contro i terzi acquirenti dal donatario, trascorsi 20 anni, dalla trascrizione della donazione, ma non preclude i diritti lesi del legittimario contro il donatario, anche se trascorsi 20 anni. Smoker [/QUOTE]
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