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Testo
<blockquote data-quote="immobiliarevenezia" data-source="post: 67388" data-attributes="member: 14448"><p>Probabilmente non hai avuto modo di leggere con la dovuta attenzione il mio post precedente in riferimento al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005, n. 80, che mi sembra molto preciso e dice proprio, con adeguati riferimenti ed in modo molto più analitico e dettagliato, quanto da te in parte sottolineato.</p><p></p><p>" .... a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma, il nuovo art. 563 c.c. sottopone ad un termine preclusivo di venti anni dalla trascrizione della donazione il diritto del legittimario <u>di chiedere ai terzi</u> aventi causa dai donatari, contro i quali è stata pronunciata l’azione di riduzione, la restituzione dei beni oggetto della lesione, “<u>premessa l’escussione dei beni del donatario”</u> e sempre che il terzo acquirente non paghi in denaro l’equivalente del valore del bene...."</p><p></p><p>Resta chiaro che i riferimenti della "azione di riduzione" citati nei miei post servivano esclusivamente per dare le informazioni corrette e necessarie a chi le ha richieste inizialmente e cioè ad un "terzo".</p><p></p><p>Se poi dobbiamo fare giurisprudenza sul tema della "azione di riduzione", consiglierei di aprire un nuovo post, sottolineando che il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto nei confronti del donatario/i è <u>decennale</u> e diciamo che parte (senza approfondire ulteriormente) dall'apertura della successione.</p><p></p><p>Pertanto confermo e chiarisco meglio allora quello ho detto, e cioè che "l'azione di riduzione" <u>(nei confronti di terzi)</u> non può esperirsi decorsi <u>venti anni</u> dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva.</p><p></p><p>Se posso permettermi, prima di parlare di "interpretazione" sarebbe invece più opportuno nello smentire o confermare, citare adeguati riferimenti normativi, legislativi e/o giurisprudenziali in modo tale da correggere od aggiornare in modo più preciso e corretto quanto magari erroneamente o frettolosamente citato da un collega di blog, senza magari allontanarsi troppo dagli argomenti utili a chi ha fatto inizialmente delle richieste ben precise.</p><p></p><p>Cordialmente</p><p></p><p>Emanuele</p><p></p><p>Agente immobiliare</p><p></p><p>Sempre</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="immobiliarevenezia, post: 67388, member: 14448"] Probabilmente non hai avuto modo di leggere con la dovuta attenzione il mio post precedente in riferimento al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005, n. 80, che mi sembra molto preciso e dice proprio, con adeguati riferimenti ed in modo molto più analitico e dettagliato, quanto da te in parte sottolineato. " .... a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma, il nuovo art. 563 c.c. sottopone ad un termine preclusivo di venti anni dalla trascrizione della donazione il diritto del legittimario [U]di chiedere ai terzi[/U] aventi causa dai donatari, contro i quali è stata pronunciata l’azione di riduzione, la restituzione dei beni oggetto della lesione, “[U]premessa l’escussione dei beni del donatario”[/U] e sempre che il terzo acquirente non paghi in denaro l’equivalente del valore del bene...." Resta chiaro che i riferimenti della "azione di riduzione" citati nei miei post servivano esclusivamente per dare le informazioni corrette e necessarie a chi le ha richieste inizialmente e cioè ad un "terzo". Se poi dobbiamo fare giurisprudenza sul tema della "azione di riduzione", consiglierei di aprire un nuovo post, sottolineando che il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto nei confronti del donatario/i è [U]decennale[/U] e diciamo che parte (senza approfondire ulteriormente) dall'apertura della successione. Pertanto confermo e chiarisco meglio allora quello ho detto, e cioè che "l'azione di riduzione" [U](nei confronti di terzi)[/U] non può esperirsi decorsi [U]venti anni[/U] dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva. Se posso permettermi, prima di parlare di "interpretazione" sarebbe invece più opportuno nello smentire o confermare, citare adeguati riferimenti normativi, legislativi e/o giurisprudenziali in modo tale da correggere od aggiornare in modo più preciso e corretto quanto magari erroneamente o frettolosamente citato da un collega di blog, senza magari allontanarsi troppo dagli argomenti utili a chi ha fatto inizialmente delle richieste ben precise. Cordialmente Emanuele Agente immobiliare Sempre [/QUOTE]
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