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Testo
<blockquote data-quote="smoker" data-source="post: 67452"><p>L' azione di riduzione va sempre esperita contro il donatario anche se, a sua volta, il donatario a venduto l' immobile. L' azione di riduzione ha solo un termine prescrizionale. Il termine ventennale di prescrizione è riferito all' azione di restituzione nei confronti del terzo. Leggiti gli artt. 561 e 563 cc.</p><p>Il copia incolla va bene è la tua interpretazione che non condivido, infatti tu scrivi: l' azione di riduzione (nei confronti di terzi) non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva"</p><p>Leggiamo l' art. 563 cc :<strong>Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione</strong>.</p><p></p><p><u>Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione </u>hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. (1)</p><p></p><p>L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.</p><p></p><p>Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.</p><p></p><p>Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.</p><p>In definitiva l' azione di riduzione è cosa diversa dall' azione di restituzione, perchè azione separata, eventuale e successiva a quella di riduzione. Infatti il caso emblematico è che <u>il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.</u></p><p></p><p>Spero di aver letto bene il copia e incolla.</p><p></p><p>Smoker</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="smoker, post: 67452"] L' azione di riduzione va sempre esperita contro il donatario anche se, a sua volta, il donatario a venduto l' immobile. L' azione di riduzione ha solo un termine prescrizionale. Il termine ventennale di prescrizione è riferito all' azione di restituzione nei confronti del terzo. Leggiti gli artt. 561 e 563 cc. Il copia incolla va bene è la tua interpretazione che non condivido, infatti tu scrivi: l' azione di riduzione (nei confronti di terzi) non può esperirsi decorsi venti anni dalla donazione salvo che i figli o il coniuge del de cuius non abbiano notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione lesiva" Leggiamo l' art. 563 cc :[B]Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione[/B]. [U]Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [/U]hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. (1) L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. In definitiva l' azione di riduzione è cosa diversa dall' azione di restituzione, perchè azione separata, eventuale e successiva a quella di riduzione. Infatti il caso emblematico è che [U]il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.[/U] Spero di aver letto bene il copia e incolla. Smoker [/QUOTE]
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