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Acquisto pertinenza C/2 distante da appartamento prima casa
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<blockquote data-quote="cnesan" data-source="post: 499128" data-attributes="member: 64965"><p>Riverificando su internet, mi sembra di aver capito che l'argomento in realtà sono due che puntalmente vengono mixati tra loro per confondere le idee.</p><p></p><p>Il primo riguarda la definizione di pertinenza di un appartamento (oggetto base), ai fini di una tassazione da prima casa, in genere nell'atto del rogido. L'identificazione parla di due fattori per definire cosa possa essere considerata pertinenza quali:</p><p>1) Quantità di unità associabili al bene immobile (appartamento prima casa) come pertinenza (un per tipo C2, C6 e C7), una villa, ad esempio ha tutte e tre incorporate e pertanto un proprietario di villa non può acquistare un'altro box con gli sgravi di rogido prima casa.</p><p>2) La definizione di destinazione uso che deve essere non ai fini di lucro, questo significa che una pertinenza come prima casa non può essere affittata o usata da terze persone differenti dal proprietario e/o da persone conviventi. Credo che questa sia a carico delle forze municipali poichè dovrebbero verificare l'effettivo utilizzo e di chi utilizza il bene.</p><p></p><p>Il secondo argomento riguarda la tassazione del bene (come avviene con tutti i beni immobili) da parte degli enti (Comune / Regione / Stato / etc.).</p><p>In particolare, nel caso di acquisto prima casa di un box, la tassazione (non mi riferisco a quelle sostenute dal rogido e notaio poichè rientrano nella definizione di sopra) ad esempio come le tasse comunali/regionali/provinciali/statali, sono definite appunto dagli enti e dipendono dalla destinazione d'uso poichè un locale può avere due destinazioni d'uso quali Abitativa e non abitativa. Per abitativa è un uso pari a quello di un'abitazione (appartamento) quello non abitativa viene inteso come locale a scopo di lucro ossia negozio in generale.</p><p>A Milano, c'è un'articolo dove un proprietario gli è stata notificata l'imposta dei rifiuti poichè per il comune di Milano, le pertinenze con una distanza maggiore di tot metri possono produrre rifiuti separati. In altri comuni, invece, dove esiste già l'esenzione di pagamento dei box auto poichè non generano rifiuti, anche se si trovano distanti non vengono tassati e non centra quindi niente che sia o meno pertinenza prima casa.</p><p>Ritornando a Milano, l'unico modo per non pagare la tassa dei rifiuti è dimostrare l'inutilizzabilità del bene, ad esempio che il locale sia inagibile.</p><p></p><p>Io ho capito questo, è così? Potrebbe essere?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cnesan, post: 499128, member: 64965"] Riverificando su internet, mi sembra di aver capito che l'argomento in realtà sono due che puntalmente vengono mixati tra loro per confondere le idee. Il primo riguarda la definizione di pertinenza di un appartamento (oggetto base), ai fini di una tassazione da prima casa, in genere nell'atto del rogido. L'identificazione parla di due fattori per definire cosa possa essere considerata pertinenza quali: 1) Quantità di unità associabili al bene immobile (appartamento prima casa) come pertinenza (un per tipo C2, C6 e C7), una villa, ad esempio ha tutte e tre incorporate e pertanto un proprietario di villa non può acquistare un'altro box con gli sgravi di rogido prima casa. 2) La definizione di destinazione uso che deve essere non ai fini di lucro, questo significa che una pertinenza come prima casa non può essere affittata o usata da terze persone differenti dal proprietario e/o da persone conviventi. Credo che questa sia a carico delle forze municipali poichè dovrebbero verificare l'effettivo utilizzo e di chi utilizza il bene. Il secondo argomento riguarda la tassazione del bene (come avviene con tutti i beni immobili) da parte degli enti (Comune / Regione / Stato / etc.). In particolare, nel caso di acquisto prima casa di un box, la tassazione (non mi riferisco a quelle sostenute dal rogido e notaio poichè rientrano nella definizione di sopra) ad esempio come le tasse comunali/regionali/provinciali/statali, sono definite appunto dagli enti e dipendono dalla destinazione d'uso poichè un locale può avere due destinazioni d'uso quali Abitativa e non abitativa. Per abitativa è un uso pari a quello di un'abitazione (appartamento) quello non abitativa viene inteso come locale a scopo di lucro ossia negozio in generale. A Milano, c'è un'articolo dove un proprietario gli è stata notificata l'imposta dei rifiuti poichè per il comune di Milano, le pertinenze con una distanza maggiore di tot metri possono produrre rifiuti separati. In altri comuni, invece, dove esiste già l'esenzione di pagamento dei box auto poichè non generano rifiuti, anche se si trovano distanti non vengono tassati e non centra quindi niente che sia o meno pertinenza prima casa. Ritornando a Milano, l'unico modo per non pagare la tassa dei rifiuti è dimostrare l'inutilizzabilità del bene, ad esempio che il locale sia inagibile. Io ho capito questo, è così? Potrebbe essere? [/QUOTE]
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