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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 618885"><p>FONTE: <a href="https://www.laleggepertutti.it/103696_gli-acquisti-fatti-durante-la-causa-di-separazione-entrano-in-comunione" target="_blank">Gli acquisti fatti durante la causa di separazione entrano in comunione</a></p><p></p><p><em>Attenti agli <strong>acquisti che fate </strong>quando ancora pende la causa di <strong>separazione </strong>con l’ex coniuge: difatti, tutti tali beni continuano a ricadere nella <strong>comunione </strong>legale (sempre per chi abbia scelto tale regime e non, invece quello della separazione dei beni). Infatti, secondo una recente sentenza del <strong>Tribunale di Roma [1]</strong>, la comunione legale tra i coniugi si scioglie solo nel momento in cui diventa definitiva (cosiddetto “passaggio in giudicato”) la sentenza di separazione (oppure, nel caso di separazione consensuale, dall’omologazione degli accordi di separazione da parte del Presidente del Tribunale). Per cui tutti gli acquisti fatti fino ad allora, benché la convivenza sia ormai cessata, rientrano comunque nella comunione.</em></p><p><em></em></p><p><em>Questo vuol dire, tanto per fare un esempio, che se l’uomo acquista un’automobile o un appartamento con “soldi propri”, ma la causa di separazione non è ancora finita o la sentenza non è divenuta definitiva perché non sono ancora scaduti i termini per impugnarla, la moglie potrà pretendere il 50% della proprietà di tali beni. Infatti, fino al passaggio in giudicato della sentenza i coniugi permangono in comunione legale, per cui l’acquisto, pure se compiuto da uno solo dei due, costituisce acquisto comune.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il tribunale capitolino ricorda che, in sede di <strong>scioglimento della comunione legale</strong>, la legge <strong>[2]</strong> stabilisce che l’attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione <strong>[3]</strong>.</em></p><p><em></em></p><p><em>Del resto, <strong>la divisione dei beni </strong>oggetto della comunione legale si effettua <strong>in parti eguali</strong>: non c’è quindi possibilità di provare di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto del bene in comunione, che inevitabilmente finisce per essere sempre al 50% di entrambi. La possibilità di dimostrare quote diverse di proprietà vale solo per la comunione ordinaria: qui, infatti, la legge presume la presenza di quote uguali, ma si può sempre fornire la prova contraria <strong>[4]</strong>.</em></p><p><em></em></p><p><em><strong>Successivi aggiornamenti</strong></em></p><p><em></em></p><p><em>Con la recente riforma, l’art. 191 Cod. Civ. è stato novellato con l’introduzione del seguente comma: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.”</em></p><p><em></em></p><p style="text-align: center"></p><p><em><strong>note</strong></em></p><p><em><strong></strong></em></p><p><em><strong>[1]</strong> Trib. Roma sent. n. 9124 del 27.04.2015.</em></p><p><em><strong>[2]</strong> Art. 194 cod. civ.</em></p><p><em><strong>[3] </strong>Cass. sent. n. 10896/05.</em></p><p><em><strong>[4]</strong> Cass. sent. n. 11467/03.</em></p><p><em>Autore immagine: 123rf .com</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 618885"] FONTE: [URL="https://www.laleggepertutti.it/103696_gli-acquisti-fatti-durante-la-causa-di-separazione-entrano-in-comunione"]Gli acquisti fatti durante la causa di separazione entrano in comunione[/URL] [I]Attenti agli [B]acquisti che fate [/B]quando ancora pende la causa di [B]separazione [/B]con l’ex coniuge: difatti, tutti tali beni continuano a ricadere nella [B]comunione [/B]legale (sempre per chi abbia scelto tale regime e non, invece quello della separazione dei beni). Infatti, secondo una recente sentenza del [B]Tribunale di Roma [1][/B], la comunione legale tra i coniugi si scioglie solo nel momento in cui diventa definitiva (cosiddetto “passaggio in giudicato”) la sentenza di separazione (oppure, nel caso di separazione consensuale, dall’omologazione degli accordi di separazione da parte del Presidente del Tribunale). Per cui tutti gli acquisti fatti fino ad allora, benché la convivenza sia ormai cessata, rientrano comunque nella comunione. Questo vuol dire, tanto per fare un esempio, che se l’uomo acquista un’automobile o un appartamento con “soldi propri”, ma la causa di separazione non è ancora finita o la sentenza non è divenuta definitiva perché non sono ancora scaduti i termini per impugnarla, la moglie potrà pretendere il 50% della proprietà di tali beni. Infatti, fino al passaggio in giudicato della sentenza i coniugi permangono in comunione legale, per cui l’acquisto, pure se compiuto da uno solo dei due, costituisce acquisto comune. Il tribunale capitolino ricorda che, in sede di [B]scioglimento della comunione legale[/B], la legge [B][2][/B] stabilisce che l’attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione [B][3][/B]. Del resto, [B]la divisione dei beni [/B]oggetto della comunione legale si effettua [B]in parti eguali[/B]: non c’è quindi possibilità di provare di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto del bene in comunione, che inevitabilmente finisce per essere sempre al 50% di entrambi. La possibilità di dimostrare quote diverse di proprietà vale solo per la comunione ordinaria: qui, infatti, la legge presume la presenza di quote uguali, ma si può sempre fornire la prova contraria [B][4][/B]. [B]Successivi aggiornamenti[/B] Con la recente riforma, l’art. 191 Cod. Civ. è stato novellato con l’introduzione del seguente comma: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.” [/I] [CENTER][I][/I][/CENTER] [I][B]note [1][/B] Trib. Roma sent. n. 9124 del 27.04.2015. [B][2][/B] Art. 194 cod. civ. [B][3] [/B]Cass. sent. n. 10896/05. [B][4][/B] Cass. sent. n. 11467/03. Autore immagine: 123rf .com[/I] [/QUOTE]
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