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Testo
<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 343464" data-attributes="member: 45256"><p><strong></strong></p><p><strong>La domanda primaria è... ma la casa la acquisti con il mutuo?</strong></p><p><em>Perchè faccio questa domanda?</em></p><p><strong></strong></p><p><strong>Se affitto la casa perdo gli sconti sulle imposte da pagare per l'acquisto (IVA, imposte ipotecarie e catastali ridotte, ecc…)?</strong></p><p>Per mantenere i benefici sull'acquisto della prima casa a è sufficiente spostare o avere già la residenza nel Comune dove si acquista l'immobile.</p><p>Una volta rispettata questa condizione, l'immobile <u>può essere affittato senza per questo perdere i benefici fiscali goduti</u>. La legge infatti specifica che la residenza deve essere portata nel comune e non all'interno dell'immobile acquistato.</p><p>Quindi come precisato da @[USER=15579]Abakab[/USER] e da tutti gli altri</p><p></p><p><strong><span style="color: #ff0000">Perdo le agevolazioni sugli interessi passivi del mutuo se affitto </span>(il 19% degli interessi passivi ed oneri accessori nella propria dichiarazione dei redditi per un tetto massimo pari a 4000 euro)?</strong></p><p></p><p>SI, <u>affittare l'immobile comporta la perdita dell'agevolazione</u>.</p><p>La legge specifica che per poter usufruire dell'agevolazione occorre adibire l'immobile per il quale si è richiesto il mutuo a propria <strong>abitazione principale</strong> (intendendo per essa la casa in cui il proprietario ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente vedi <strong>Art 15 comma 1,lett b) del Tuir che riporto sotto... niente residenza all'inquilino</strong>) entro 12 mesi dall'acquisto <strong>e per tutto il periodo in cui si vorrà usufruire del beneficio</strong>.</p><p></p><p>Diciamo che puoi come dice locare parzialmente la prima casa con contratti di natura transitoria della durata massima di 18 mesi che non farebbero perdere il requisito di abitazione principale (forse era questo che intendeva @[USER=46565]Piero65[/USER] ?)</p><p></p><p><a href="http://www.forexinfo.it/IMG/html/art._15_-_detrazioni_per_oneri._tuir_917_86_.html" target="_blank">http://www.forexinfo.it/IMG/html/art._15_-_detrazioni_per_oneri._tuir_917_86_.html</a></p><p></p><p><strong>Art 15 comma 1,lett b) del Tuir</strong></p><p></p><p>b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in <u>dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. </u>L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. <u><strong>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. </strong>La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata.</u> Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.</p><p></p><p>--------------------------------</p><p></p><p><strong>SINTESI:</strong> <em>in caso di affitto, non perdi quelle detrazione che hai avuto alla vendita, ma perdi quelle inerenti la detrazione interessi del mutuo in quanto il requisito è di <u>abitazione principale </u></em><strong><em>(Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente)</em></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 343464, member: 45256"] [B] La domanda primaria è... ma la casa la acquisti con il mutuo?[/B] [I]Perchè faccio questa domanda?[/I] [B] Se affitto la casa perdo gli sconti sulle imposte da pagare per l'acquisto (IVA, imposte ipotecarie e catastali ridotte, ecc…)?[/B] Per mantenere i benefici sull'acquisto della prima casa a è sufficiente spostare o avere già la residenza nel Comune dove si acquista l'immobile. Una volta rispettata questa condizione, l'immobile [U]può essere affittato senza per questo perdere i benefici fiscali goduti[/U]. La legge infatti specifica che la residenza deve essere portata nel comune e non all'interno dell'immobile acquistato. Quindi come precisato da @[USER=15579]Abakab[/USER] e da tutti gli altri [B][COLOR=#ff0000]Perdo le agevolazioni sugli interessi passivi del mutuo se affitto [/COLOR](il 19% degli interessi passivi ed oneri accessori nella propria dichiarazione dei redditi per un tetto massimo pari a 4000 euro)?[/B] SI, [U]affittare l'immobile comporta la perdita dell'agevolazione[/U]. La legge specifica che per poter usufruire dell'agevolazione occorre adibire l'immobile per il quale si è richiesto il mutuo a propria [B]abitazione principale[/B] (intendendo per essa la casa in cui il proprietario ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente vedi [B]Art 15 comma 1,lett b) del Tuir che riporto sotto... niente residenza all'inquilino[/B]) entro 12 mesi dall'acquisto [B]e per tutto il periodo in cui si vorrà usufruire del beneficio[/B]. Diciamo che puoi come dice locare parzialmente la prima casa con contratti di natura transitoria della durata massima di 18 mesi che non farebbero perdere il requisito di abitazione principale (forse era questo che intendeva @[USER=46565]Piero65[/USER] ?) [url]http://www.forexinfo.it/IMG/html/art._15_-_detrazioni_per_oneri._tuir_917_86_.html[/url] [B]Art 15 comma 1,lett b) del Tuir[/B] b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in [U]dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. [/U]L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. [U][B]Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. [/B]La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata.[/U] Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. -------------------------------- [B]SINTESI:[/B] [I]in caso di affitto, non perdi quelle detrazione che hai avuto alla vendita, ma perdi quelle inerenti la detrazione interessi del mutuo in quanto il requisito è di [U]abitazione principale [/U][/I][B][I](Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente)[/I][/B] [/QUOTE]
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