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Testo
<blockquote data-quote="Mimi" data-source="post: 728140" data-attributes="member: 11585"><p>Sarò io a non capire correttamente il significato dato che la legge specifica chiaramente imposta di registro e imposta sul valore aggiunto (IVA) perchè imposta di registro può essere compensata subito al rogito e IVA no dato che ad entrambi viene attribuito "credito d'imposta".</p><p>Art. 7.1. legge n. 448/1998... Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile <u>per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro</u> <strong>e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,</strong> un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-<em>bis</em> all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, <strong>è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.</strong> L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mimi, post: 728140, member: 11585"] Sarò io a non capire correttamente il significato dato che la legge specifica chiaramente imposta di registro e imposta sul valore aggiunto (IVA) perchè imposta di registro può essere compensata subito al rogito e IVA no dato che ad entrambi viene attribuito "credito d'imposta". Art. 7.1. legge n. 448/1998... Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile [U]per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro[/U] [B]e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,[/B] un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-[I]bis[/I] all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, [B]è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.[/B] L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto. [/QUOTE]
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