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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 177132" data-attributes="member: 31598"><p><strong>Ai fini fiscali</strong>, la risposta è affermativa: la spedizione tardiva della lettera raccomandata rende, di fatto, inefficace l'opzione e comporta la perdita dei benefici previsti per la cedolare.</p><p></p><p>Nel caso di contratti in corso al 7 aprile e soggetti a successiva proroga, la raccomandata andava spedita prima della registrazione della proroga (intesa come rinnovo di altri quattro anni di contratto), ossia prima di presentare il modello 69 all'Agenzia delle Entrate. </p><p></p><p>Il punto 8.3 della circolare n°26/E ha precisato, poi, che, in deroga, solo "<em>per i contratti già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011 la rinuncia all'adeguamento del canone deve essere comunicata con raccomandata da parte del locatore nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l'acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l'acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</em>". </p><p></p><p><strong>Ai fini civilistici</strong>, la risposta, invece, è negativa, in quanto più volte la Cassazione si è espressa in materia di raccomandata e mezzi equipollenti (Cass. 21/09/2000, n°12496; Cass. 24/11/1995, n°11899...): la raccomandata postale e la raccomandata a mano costituiscono entrambe strumenti di obiettiva certificazione e di uguale efficacia, differendo la raccomandata postale da quella a mano per il solo fatto che quest'ultima viene recapitata da personale estraneo alla struttura postale (Cass. 12/01/2006, n°409).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 177132, member: 31598"] [B]Ai fini fiscali[/B], la risposta è affermativa: la spedizione tardiva della lettera raccomandata rende, di fatto, inefficace l'opzione e comporta la perdita dei benefici previsti per la cedolare. Nel caso di contratti in corso al 7 aprile e soggetti a successiva proroga, la raccomandata andava spedita prima della registrazione della proroga (intesa come rinnovo di altri quattro anni di contratto), ossia prima di presentare il modello 69 all'Agenzia delle Entrate. Il punto 8.3 della circolare n°26/E ha precisato, poi, che, in deroga, solo "[I]per i contratti già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011 la rinuncia all'adeguamento del canone deve essere comunicata con raccomandata da parte del locatore nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l'acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l'acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.[/I]". [B]Ai fini civilistici[/B], la risposta, invece, è negativa, in quanto più volte la Cassazione si è espressa in materia di raccomandata e mezzi equipollenti (Cass. 21/09/2000, n°12496; Cass. 24/11/1995, n°11899...): la raccomandata postale e la raccomandata a mano costituiscono entrambe strumenti di obiettiva certificazione e di uguale efficacia, differendo la raccomandata postale da quella a mano per il solo fatto che quest'ultima viene recapitata da personale estraneo alla struttura postale (Cass. 12/01/2006, n°409). [/QUOTE]
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