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<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 603398" data-attributes="member: 72232"><p>Questo vale per le vendite.</p><p>i contratti di affitto non registrati sono nulli.</p><p>Ma , come detto da [USER=3943]@Bagudi[/USER] , può registrarlo l'inquilino, anche in ritardo, se ha in mano il contratto( come precisato da [USER=6214]@Bastimento[/USER]).</p><p>vedi anche:</p><p>"Ultimamente, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’argomento con un’ordinanza del 06 settembre 2017 n. 20858 in cui afferma che la <strong>nullità del contratto di locazione per mancata registrazione risulta sanata con effetti “<em>ex tunc</em>”</strong> dalla tardiva registrazione dell’atto stesso, cioè gli effetti del contratto registrato tardivamente retroagiscono alla data di stipulazione dell’atto stesso. Pertanto, ne consegue l’infondatezza dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni per il periodo anteriore alla registrazione del contratto, sulla base della pretesa nullità del rapporto per tale periodo. La possibilità di sanatoria con efficacia “<em>ex tunc</em>” in esito alla tardiva registrazione consente di mantenere stabili gli effetti del contratto voluti dalle parti sia nell’interesse del locatore, che potrà trattenere quanto ricevuto in pagamento, che nell’interesse del conduttore, che non rischierà azioni di rilascio e godrà della durata della locazione come prevista nel contratto."</p><p>Tratto da:</p><p><a href="https://www.leggioggi.it/2018/05/28/contratto-di-locazione-non-registrato-effetti-tra-normativa-civilistica-e-tributaria/" target="_blank">Contratto di locazione non registrato: effetti tra normativa civilistica e tributaria</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 603398, member: 72232"] Questo vale per le vendite. i contratti di affitto non registrati sono nulli. Ma , come detto da [USER=3943]@Bagudi[/USER] , può registrarlo l'inquilino, anche in ritardo, se ha in mano il contratto( come precisato da [USER=6214]@Bastimento[/USER]). vedi anche: "Ultimamente, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’argomento con un’ordinanza del 06 settembre 2017 n. 20858 in cui afferma che la [B]nullità del contratto di locazione per mancata registrazione risulta sanata con effetti “[I]ex tunc[/I]”[/B] dalla tardiva registrazione dell’atto stesso, cioè gli effetti del contratto registrato tardivamente retroagiscono alla data di stipulazione dell’atto stesso. Pertanto, ne consegue l’infondatezza dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni per il periodo anteriore alla registrazione del contratto, sulla base della pretesa nullità del rapporto per tale periodo. La possibilità di sanatoria con efficacia “[I]ex tunc[/I]” in esito alla tardiva registrazione consente di mantenere stabili gli effetti del contratto voluti dalle parti sia nell’interesse del locatore, che potrà trattenere quanto ricevuto in pagamento, che nell’interesse del conduttore, che non rischierà azioni di rilascio e godrà della durata della locazione come prevista nel contratto." Tratto da: [URL="https://www.leggioggi.it/2018/05/28/contratto-di-locazione-non-registrato-effetti-tra-normativa-civilistica-e-tributaria/"]Contratto di locazione non registrato: effetti tra normativa civilistica e tributaria[/URL] [/QUOTE]
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