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Affitto: come non pagare le tasse sui canoni non riscossi
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<blockquote data-quote="tempozero" data-source="post: 466226" data-attributes="member: 424"><p>qualcosa non mi torna... l'articolo segnalato dalla mitica Bagudi, da una parte dice che a fronte dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, non si deve più dichiarare quanto percepito come reddito da canone, trattandosi di indennizzo x ingiustificata detenzione dell'immobile non assoggettabile a tassazione. Così si legge: "Nel contratto di locazione la presenza di una clausola risolutiva espressa [3] comporta una risoluzione automatica del contratto, in questo caso collegata a qualunque inadempienza contrattuale. <strong>Da questo momento, quindi, poiché l’obbligazione del conduttore inadempiente si trasforma da un obbligo di corrispondere il canone di locazione a un obbligo invece di corrispondere il risarcimento del danno per l’ingiustificata detenzione dell’immobile, cessa l’obbligo di indicare in dichiarazione i canoni non percepiti</strong> [4]. Le somme, infatti, sebbene non riscosse, non sono più da considerarsi “canoni”, ma “indennizzi”." Ma se il locatore risolve il contratto ed il conduttore continua a pagare il "canone", anche se non puntualmente, giusto x non dover lasciare così facilmente i locali, quanto percepito, come si configura, alla luce di quanto riportato in un richiamo dello stesso articolo, ovvero:</p><p><strong>"Il locatore deve anche dimostrare che l’immobile è stato effettivamente rilasciato e non è più occupato dal conduttore: l’obbligo di dichiarare il canone di locazione viene meno dalla data del verbale di rilascio</strong>, a patto che le giustificazioni del contribuente risultino congiuntamente e sulla base di atti e documenti con data certa."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tempozero, post: 466226, member: 424"] qualcosa non mi torna... l'articolo segnalato dalla mitica Bagudi, da una parte dice che a fronte dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, non si deve più dichiarare quanto percepito come reddito da canone, trattandosi di indennizzo x ingiustificata detenzione dell'immobile non assoggettabile a tassazione. Così si legge: "Nel contratto di locazione la presenza di una clausola risolutiva espressa [3] comporta una risoluzione automatica del contratto, in questo caso collegata a qualunque inadempienza contrattuale. [B]Da questo momento, quindi, poiché l’obbligazione del conduttore inadempiente si trasforma da un obbligo di corrispondere il canone di locazione a un obbligo invece di corrispondere il risarcimento del danno per l’ingiustificata detenzione dell’immobile, cessa l’obbligo di indicare in dichiarazione i canoni non percepiti[/B] [4]. Le somme, infatti, sebbene non riscosse, non sono più da considerarsi “canoni”, ma “indennizzi”." Ma se il locatore risolve il contratto ed il conduttore continua a pagare il "canone", anche se non puntualmente, giusto x non dover lasciare così facilmente i locali, quanto percepito, come si configura, alla luce di quanto riportato in un richiamo dello stesso articolo, ovvero: [B]"Il locatore deve anche dimostrare che l’immobile è stato effettivamente rilasciato e non è più occupato dal conduttore: l’obbligo di dichiarare il canone di locazione viene meno dalla data del verbale di rilascio[/B], a patto che le giustificazioni del contribuente risultino congiuntamente e sulla base di atti e documenti con data certa." [/QUOTE]
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