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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Agente immobiliare e amministratore di condominio: incompatibilita'
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Testo
<blockquote data-quote="SGTorino" data-source="post: 344467"><p>Con un recente <a href="https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MsMEtyb2lqd0N2UVE/edit?usp=sharing" target="_blank"><strong>PARERE</strong></a>, il Ministero dello Sviluppo Economico ha di nuovo affrontato il problema dell'incompatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e l'attività di mediatore.</p><p>Ribaltando la precedente e consolidata interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, che aveva portato ad escludere l'incompatibilità tra le due attività imprenditoriali, la Divisione XXI - Registro delle Imprese del MiSE in data 24/09/2013 ha effettuato una sostanziale distinzione tra l'attività di amministratore di condominio "<em>...svolta saltuariamente o a titolo di passatempo...</em>" e pertanto estranea all'ambito di regolamentazione da parte della C.C.I.A.A., dall'attività esercitata "<em>...con organizzazione anche minima di mezzi...al fine di trarne un utile...</em>", <strong>inquadrando tale seconda ipotesi come attività di impresa, sottoposta pertanto agli obblighi d'iscrizione al Registro Imprese, con conseguente incompatibilità con l'agente immobiliare, in base all'art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989</strong>.</p><p>Qualora si radicasse siffatto orientamento, circa l'incompatibilità tra le attività di amministratore condominiale ed agente immobiliare, non è escluso che le Camere di commercio possano rivedere le loro precedenti posizioni in materia ed agire di conseguenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SGTorino, post: 344467"] Con un recente [URL='https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MsMEtyb2lqd0N2UVE/edit?usp=sharing'][B]PARERE[/B][/URL], il Ministero dello Sviluppo Economico ha di nuovo affrontato il problema dell'incompatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e l'attività di mediatore. Ribaltando la precedente e consolidata interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, che aveva portato ad escludere l'incompatibilità tra le due attività imprenditoriali, la Divisione XXI - Registro delle Imprese del MiSE in data 24/09/2013 ha effettuato una sostanziale distinzione tra l'attività di amministratore di condominio "[I]...svolta saltuariamente o a titolo di passatempo...[/I]" e pertanto estranea all'ambito di regolamentazione da parte della C.C.I.A.A., dall'attività esercitata "[I]...con organizzazione anche minima di mezzi...al fine di trarne un utile...[/I]", [B]inquadrando tale seconda ipotesi come attività di impresa, sottoposta pertanto agli obblighi d'iscrizione al Registro Imprese, con conseguente incompatibilità con l'agente immobiliare, in base all'art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989[/B]. Qualora si radicasse siffatto orientamento, circa l'incompatibilità tra le attività di amministratore condominiale ed agente immobiliare, non è escluso che le Camere di commercio possano rivedere le loro precedenti posizioni in materia ed agire di conseguenza. [/QUOTE]
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