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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 52183" data-source="post: 321396"><p>Uno dei pochi diritti che spettano al mediatore è il rimborso delle spese, che spetta anche se</p><p>l’affare non si è concluso. Il codice in questo senso è chiaro: Art. 1756 c.c.:“Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.”</p><p>In pratica quando un agenzia immobiliare ha ricevuto incarico dal venditore di promuovere la</p><p>vendita dell’immobile e alla scadenza non ha raggiunto l’obiettivo può presentare il conto delle</p><p>spese, ottenendo soddisfazione e tutela dall’ordinamento giuridico. Il tutto salvo che l’agenzia non</p><p>vi abbia rinunciato fin dall’inizio, pur di ottenere l’incarico o<strong> gli usi e consuetudini della provincia di appartenenza </strong><strong>lo escludano espressamente</strong>. Ricordo che la Raccolta degli Usi e delle Consuetudini è pubblicata e tenuta presso la Camera di Commercio e quindi consultabile da parte del pubblico.</p><p>Per ovviare ad ogni incomprensione è bene stabilire sin dall’incarico se le spese vanno o meno</p><p>rimborsate e quali possono essere le situazioni che danno diritto all’agente immobiliare di</p><p>richiederle. Ovviamente si può rinunciare al rimborso delle spese ovvero pattuire quali sono le</p><p>spese che verranno riconosciute e quelle invece che fanno parte della normale gestione dell’agenzia.</p><p>Manlio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 52183, post: 321396"] Uno dei pochi diritti che spettano al mediatore è il rimborso delle spese, che spetta anche se l’affare non si è concluso. Il codice in questo senso è chiaro: Art. 1756 c.c.:“Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.” In pratica quando un agenzia immobiliare ha ricevuto incarico dal venditore di promuovere la vendita dell’immobile e alla scadenza non ha raggiunto l’obiettivo può presentare il conto delle spese, ottenendo soddisfazione e tutela dall’ordinamento giuridico. Il tutto salvo che l’agenzia non vi abbia rinunciato fin dall’inizio, pur di ottenere l’incarico o[B] gli usi e consuetudini della provincia di appartenenza [/B][B]lo escludano espressamente[/B]. Ricordo che la Raccolta degli Usi e delle Consuetudini è pubblicata e tenuta presso la Camera di Commercio e quindi consultabile da parte del pubblico. Per ovviare ad ogni incomprensione è bene stabilire sin dall’incarico se le spese vanno o meno rimborsate e quali possono essere le situazioni che danno diritto all’agente immobiliare di richiederle. Ovviamente si può rinunciare al rimborso delle spese ovvero pattuire quali sono le spese che verranno riconosciute e quelle invece che fanno parte della normale gestione dell’agenzia. Manlio [/QUOTE]
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