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<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 578480" data-attributes="member: 74848"><p>Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi.</p><p></p><p>Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa (<u>prima ci volevano 3 sanzioni</u>), si applicano le pene previste dall’<strong>art. 348 del Codice penale</strong>, e dall’art. 2231 del Codice civile, ovvero una sanzione penale pecuniaria da <strong>€ 10.000 fino a € 50.000 e la reclusione da sei mesi a tre anni</strong>. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.</p><p></p><p>Si applica inoltre la pena della <strong>reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato</strong> di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 578480, member: 74848"] Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi. Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa ([U]prima ci volevano 3 sanzioni[/U]), si applicano le pene previste dall’[B]art. 348 del Codice penale[/B], e dall’art. 2231 del Codice civile, ovvero una sanzione penale pecuniaria da [B]€ 10.000 fino a € 50.000 e la reclusione da sei mesi a tre anni[/B]. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica inoltre la pena della [B]reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato[/B] di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3). [/QUOTE]
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