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Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 207550" data-attributes="member: 245"><p><strong><span style="font-size: 10px">Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 29 gennaio 2009, n. 109/2009, Giudice Morlini.</span></strong></p><p><em>La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto.</em></p><p><em>La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma solo nel caso di ignoranza che sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente una situazione di fatto. In particolare, nell'ambito della mediazione, il comportamento rilevante non può consistere nella semplice omissione della comunicazione al mediatore della conclusione dell'affare, poiché l'effetto sospensivo riguarda solo l'omissione di atti ai quali il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone invece alle parti di comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 207550, member: 245"] [B][SIZE=2]Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 29 gennaio 2009, n. 109/2009, Giudice Morlini.[/SIZE][/B] [I]La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto.[/I] [I]La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma solo nel caso di ignoranza che sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente una situazione di fatto. In particolare, nell'ambito della mediazione, il comportamento rilevante non può consistere nella semplice omissione della comunicazione al mediatore della conclusione dell'affare, poiché l'effetto sospensivo riguarda solo l'omissione di atti ai quali il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone invece alle parti di comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare[/I] [/QUOTE]
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