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Testo
<blockquote data-quote="Sodis" data-source="post: 641202" data-attributes="member: 79312"><p>ma la hai letta?</p><p></p><p>“La Suprema Corte, con sentenza depositata il 21.02.2017, si è pronunciata circa la responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore ... ... limitandola ai “soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico”.</p><p></p><p>... deve ritenersi concluso l’affare che sia sfociato nella firma di un contratto preliminare, pur se in seguito risolto consensualmente dalle parti, essendo emerso che l’immobile era sprovvisto del certificato di abitabilità. In merito al secondo aspetto, gli Ermellini hanno precisato come l’obbligo ad un tale accertamento di natura tecnica NON possa gravare in capo al mediatore automaticamente e per il solo effetto del conferimento del mandato.“</p><p></p><p>ergo qui non ci sono riferimenti a casi di sottoscrizione di 2 proposte contemporaneamente come da titolo del 3d, e riguardo alle responsabilità è specificato che le responsabilità del mediatore sono LIMITATE solo ad alcuni casi, nello specifico:</p><p>-il mediatore tace informazioni di cui è a conoscenza</p><p>-il mediatore fornisce informazioni in contrasto con quanto a sua conoscenza</p><p>-ove espressamente incaricato omette di fare le verifiche </p><p></p><p>quindi postando questa sentenza non capisco cosa vuoi dire, d’altronde hai postatogli estremi della sentenza senza altro proferire, dopo aver dato la tua idea sul mestiere del mediatore in un intervento precedente</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sodis, post: 641202, member: 79312"] ma la hai letta? “La Suprema Corte, con sentenza depositata il 21.02.2017, si è pronunciata circa la responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore ... ... limitandola ai “soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico”. ... deve ritenersi concluso l’affare che sia sfociato nella firma di un contratto preliminare, pur se in seguito risolto consensualmente dalle parti, essendo emerso che l’immobile era sprovvisto del certificato di abitabilità. In merito al secondo aspetto, gli Ermellini hanno precisato come l’obbligo ad un tale accertamento di natura tecnica NON possa gravare in capo al mediatore automaticamente e per il solo effetto del conferimento del mandato.“ ergo qui non ci sono riferimenti a casi di sottoscrizione di 2 proposte contemporaneamente come da titolo del 3d, e riguardo alle responsabilità è specificato che le responsabilità del mediatore sono LIMITATE solo ad alcuni casi, nello specifico: -il mediatore tace informazioni di cui è a conoscenza -il mediatore fornisce informazioni in contrasto con quanto a sua conoscenza -ove espressamente incaricato omette di fare le verifiche quindi postando questa sentenza non capisco cosa vuoi dire, d’altronde hai postatogli estremi della sentenza senza altro proferire, dopo aver dato la tua idea sul mestiere del mediatore in un intervento precedente [/QUOTE]
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