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<blockquote data-quote="Rudyaventador" data-source="post: 576395" data-attributes="member: 74685"><p>Proponente e venditore non sono entrati in contatto direttamente ma intermediati nelle loro comunicazioni dal mediatore ....e non sei avvocato ...e ti ragguaglio essendo la tua professione art. 1759 CC "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note , relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso"</p><p></p><p>e vi è Giurisprudenza propria per quanto inerisce l intermediazione immobiliare, ove enuncia molteplici principi tra cui informativi e di condotta .</p><p></p><p>Ora non che uno debba informarsi da un Avvocato, su ogni novità giurisprudenziale non venendone normalmente a conoscenza, ma poichè ogni professione ha un ordine , o un associazione di categoria la quale aggiorna i propri associati con divulgazione estesa al pubblico avete dove aggiornarvi ... ..ad esempio questo estratto da bollettino fiaip in tema</p><p></p><p> "In particolare, osserva la Cassazione, tale fondamentale obbligo di corretta informazione si specifica in due attività, una di segno positivo ed una di segno negativo. In particolare, in positivo, si traduce nell’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta al mediatore; in negativo, nel divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Da ciò discende, quale rilevante conseguenza, che, qualora il mediatore fornisca informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente. In particolare, in sintonia con i principi espressi, la giurisprudenza ha preso posizione in ordine ad una serie di rilevanti e comuni fattispecie di danno attinenti alla materia della intermediazione in compravendita immobiliare"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Rudyaventador, post: 576395, member: 74685"] Proponente e venditore non sono entrati in contatto direttamente ma intermediati nelle loro comunicazioni dal mediatore ....e non sei avvocato ...e ti ragguaglio essendo la tua professione art. 1759 CC "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note , relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso" e vi è Giurisprudenza propria per quanto inerisce l intermediazione immobiliare, ove enuncia molteplici principi tra cui informativi e di condotta . Ora non che uno debba informarsi da un Avvocato, su ogni novità giurisprudenziale non venendone normalmente a conoscenza, ma poichè ogni professione ha un ordine , o un associazione di categoria la quale aggiorna i propri associati con divulgazione estesa al pubblico avete dove aggiornarvi ... ..ad esempio questo estratto da bollettino fiaip in tema "In particolare, osserva la Cassazione, tale fondamentale obbligo di corretta informazione si specifica in due attività, una di segno positivo ed una di segno negativo. In particolare, in positivo, si traduce nell’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta al mediatore; in negativo, nel divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Da ciò discende, quale rilevante conseguenza, che, qualora il mediatore fornisca informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente. In particolare, in sintonia con i principi espressi, la giurisprudenza ha preso posizione in ordine ad una serie di rilevanti e comuni fattispecie di danno attinenti alla materia della intermediazione in compravendita immobiliare" [/QUOTE]
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