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Testo
<blockquote data-quote="Rudyaventador" data-source="post: 576400" data-attributes="member: 74685"><p>ma se andate dal medico vi mettete a a disquisire sulle sue diagnosi? andate dal ingegnere e vi mettete a disquisire sui calcoli del cemnto armato o le questioni tecniche di un progetto ...NO ma perchè con gli avvocati tutti entrate nel mestiere che non è il vostro? uno degli altri misteri del natura ...</p><p>allora ....eccone un altro con lil commento della massima .....,il bello che ho riportato anche l analisi giuridica nel bollettino del associazione di categoria...evidente non si comprende il linguaggio giuridico ...</p><p></p><p>... avanti savoia ...</p><p>...le sentenze vanno ben lette per intero , e occorre leggere i principi enunciati nei percorsi motivazionali ......ed avere la cultura giuridica per comprendere l esplicazione e prtata di detti principi .....non è che apri un elenco telefonico e copi l indirizzo ed il telefono riportato....allora il punto della sentenza da te citata di rilievo per quanto inerente alalcircostanza dei fatti esposti nel post ...è questo :</p><p></p><p>"2.2. - Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ., <strong>va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza</strong>."</p><p></p><p>quindi la sentenza va ben oltre il "<strong>non solo le circostanze note" </strong>che sarebbero quelle banali di quanto si trattava nel post , circostanze non solo taciute ma addirittura false... aggiungiamo che quanto hai anche riportato "Va perciò salvaguardato l’interesse delle parti <u>a una vera rappresentazione della realtà</u>. <u>Le circostanze da comunicare alle parti, oltre ad essere note al mediatore</u>, <u>debbono essere relative alla valutazione</u> e alla sicurezza dell’affare <u>nonché idonee ad influire sulla conclusione del contratto</u>"</p><p></p><p>allora come inizia l affare che potrebbe concludersi con la conclusione del contratto? ... con la proposta , e con questa inizia ad esplicarsi la prestazione di mediazione ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Rudyaventador, post: 576400, member: 74685"] ma se andate dal medico vi mettete a a disquisire sulle sue diagnosi? andate dal ingegnere e vi mettete a disquisire sui calcoli del cemnto armato o le questioni tecniche di un progetto ...NO ma perchè con gli avvocati tutti entrate nel mestiere che non è il vostro? uno degli altri misteri del natura ... allora ....eccone un altro con lil commento della massima .....,il bello che ho riportato anche l analisi giuridica nel bollettino del associazione di categoria...evidente non si comprende il linguaggio giuridico ... ... avanti savoia ... ...le sentenze vanno ben lette per intero , e occorre leggere i principi enunciati nei percorsi motivazionali ......ed avere la cultura giuridica per comprendere l esplicazione e prtata di detti principi .....non è che apri un elenco telefonico e copi l indirizzo ed il telefono riportato....allora il punto della sentenza da te citata di rilievo per quanto inerente alalcircostanza dei fatti esposti nel post ...è questo : "2.2. - Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ., [B]va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza[/B]." quindi la sentenza va ben oltre il "[B]non solo le circostanze note" [/B]che sarebbero quelle banali di quanto si trattava nel post , circostanze non solo taciute ma addirittura false... aggiungiamo che quanto hai anche riportato "Va perciò salvaguardato l’interesse delle parti [U]a una vera rappresentazione della realtà[/U]. [U]Le circostanze da comunicare alle parti, oltre ad essere note al mediatore[/U], [U]debbono essere relative alla valutazione[/U] e alla sicurezza dell’affare [U]nonché idonee ad influire sulla conclusione del contratto[/U]" allora come inizia l affare che potrebbe concludersi con la conclusione del contratto? ... con la proposta , e con questa inizia ad esplicarsi la prestazione di mediazione ... [/QUOTE]
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