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Testo
<blockquote data-quote="LucaPontellini" data-source="post: 58267" data-attributes="member: 12773"><p>Mi sono sbagliato, la prima durata è libera, ma con un minimo di 4, mentre il rinnovo automatico è sempre di 4.</p><p>Quindi 5 +4, 6+4, 7+4, sino ad un massimo di 30 anni.</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 2 minuti </em>:</p><p></p><p>Legge 9 dicembre 1998, n. 431</p><p></p><p>Art. 2.</p><p>(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).</p><p></p><p> 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="LucaPontellini, post: 58267, member: 12773"] Mi sono sbagliato, la prima durata è libera, ma con un minimo di 4, mentre il rinnovo automatico è sempre di 4. Quindi 5 +4, 6+4, 7+4, sino ad un massimo di 30 anni. [i]Aggiunto dopo 2 minuti [/i]: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Art. 2. (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione). 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. [/QUOTE]
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