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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Agevolazione prima casa anche per chi ha un lavoro a tempo determinato
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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 256179" data-attributes="member: 3943"><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'"><span style="font-size: 15px">L<span style="font-family: 'georgia'">a Fiaip mi ha inviato questo articolo che mi sembra molto importante ai fini delle agevolazioni fiscali Prima Casa</span></span></span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'"><strong>OGGETTO: </strong> <strong>Agevolazione prima casa anche per chi ha un lavoro a tempo determinato</strong></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">In presenza delle altre condizioni agevolative, il <strong>beneficio prima casa</strong> spetta all’acquirente che abbia, nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, la propria attività lavorativa, con ciò intendendosi anche un contratto di lavoro a tempo <strong>determinato</strong>. Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08387 del 7 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in tal modo, l’interpretazione di una delle <strong>condizioni di accesso</strong> all’agevolazione prima casa.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">Si ricorda, infatti, che a norma della lett. a) della nota II-<em>bis</em> all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per accedere all’agevolazione prima casa è necessario (tra le altre condizioni) che l’immobile acquistato si trovi, alternativamente:</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria <strong>residenza</strong>;</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro <strong>diciotto mesi</strong> dall’acquisto (in tal caso, è necessario che l’acquirente, a pena di decadenza, dichiari in atto la propria volontà di trasferirsi);</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la <strong>propria attività</strong>, se diverso da quello in cui risiede;</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">Pertanto, per poter godere dell’imposta di <strong>registro al 3%</strong> (o dell’IVA al 4%) sull’acquisto immobiliare della prima casa, non è <strong>indispensabile</strong> che il contribuente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o intenda trasferirvela entro 18 mesi), perché, ove il contribuente <strong>lavori</strong> in un Comune diverso da quello in cui risiede, l’Agevolazione può spettare anche per l’acquisto dell’immobile nel Comune in cui egli “svolge la propria attività”.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">L’interrogazione parlamentare in commento si sofferma, per l’appunto, ad esaminare questa espressione utilizzata dalla norma agevolativa. Infatti, gli Onorevoli interroganti temono che la norma richieda che il contribuente sia <strong>titolare</strong> di un “<strong>contratto a tempo indeterminato</strong>” e in questo individuano una <strong>disparità di trattamento</strong> rispetto ai titolari di contratti a tempo determinato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate rileva come la corretta interpretazione della norma non implichi un necessario riferimento ad un contratto a tempo indeterminato. Anzi, come affermato dall’Amministrazione finanziaria già nella C.M. 2 marzo 1994 n. 1 (e poi confermato nella circolare Agenzia delle Entrate 1° marzo 2001 n. 19), con il termine “attività” si intende ogni tipo di attività, anche quelle <strong>non remunerate</strong>, quali ad esempio le attività di <strong>studio</strong>, di <strong>volontariato</strong> e <strong>sportive. </strong>Pertanto – continua l’Agenzia – se l’ampiezza del termine “attività” consente di ricomprendervi qualsiasi tipologia di attività, incluse quelle che non sono caratterizzate, per loro stessa natura, dall’esistenza di un <strong>rapporto stabile </strong>(come le attività di volontariato o studio), si può concludere che l’agevolazione possa spettare (in presenza di tutte le altre condizioni agevolative) anche per l’acquisto dell’immobile che si trovi nel Comune in cui l’acquirente svolge un’<strong>attività di lavoro subordinato a tempo determinato</strong>.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">Si ricorda che, di recente, anche la giurisprudenza (<em>cfr.</em> Cass. 12 ottobre 2012 n. 17597) si era soffermata su tale requisito agevolativo, ricordando che la condizione dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui si acquista l’immobile deve sussistere <strong>al momento dell’acquisto</strong>, in quanto la norma agevolativa (diversamente da quanto richiesto per la condizione della residenza, che può essere realizzata nel termine di 18 mesi) non prevede una “proroga” per i contribuenti che trasferiscano la propria attività lavorativa in tale Comune in un determinato <strong>periodo successivo</strong> all’acquisto. Pertanto, l’agevolazione non spetta se, al momento dell’atto, il contribuente non svolge la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, anche ove, nei successivi mesi, egli effettivamente ve la trasferisca</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'">Fonte : <strong>Anita Mauro - EUTEKNE.INFO</strong></span></span></p><p> </p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Century Gothic'"><strong>Pubblicazione a cura del Centro Studi Fiaip Armando Barsotti</strong></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 256179, member: 3943"] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic][SIZE=4]L[FONT=georgia]a Fiaip mi ha inviato questo articolo che mi sembra molto importante ai fini delle agevolazioni fiscali Prima Casa[/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic][B]OGGETTO: [/B] [B]Agevolazione prima casa anche per chi ha un lavoro a tempo determinato[/B][/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]In presenza delle altre condizioni agevolative, il [B]beneficio prima casa[/B] spetta all’acquirente che abbia, nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, la propria attività lavorativa, con ciò intendendosi anche un contratto di lavoro a tempo [B]determinato[/B]. Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08387 del 7 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in tal modo, l’interpretazione di una delle [B]condizioni di accesso[/B] all’agevolazione prima casa.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]Si ricorda, infatti, che a norma della lett. a) della nota II-[I]bis[/I] all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per accedere all’agevolazione prima casa è necessario (tra le altre condizioni) che l’immobile acquistato si trovi, alternativamente:[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria [B]residenza[/B];[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro [B]diciotto mesi[/B] dall’acquisto (in tal caso, è necessario che l’acquirente, a pena di decadenza, dichiari in atto la propria volontà di trasferirsi);[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la [B]propria attività[/B], se diverso da quello in cui risiede;[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]Pertanto, per poter godere dell’imposta di [B]registro al 3%[/B] (o dell’IVA al 4%) sull’acquisto immobiliare della prima casa, non è [B]indispensabile[/B] che il contribuente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o intenda trasferirvela entro 18 mesi), perché, ove il contribuente [B]lavori[/B] in un Comune diverso da quello in cui risiede, l’Agevolazione può spettare anche per l’acquisto dell’immobile nel Comune in cui egli “svolge la propria attività”.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]L’interrogazione parlamentare in commento si sofferma, per l’appunto, ad esaminare questa espressione utilizzata dalla norma agevolativa. Infatti, gli Onorevoli interroganti temono che la norma richieda che il contribuente sia [B]titolare[/B] di un “[B]contratto a tempo indeterminato[/B]” e in questo individuano una [B]disparità di trattamento[/B] rispetto ai titolari di contratti a tempo determinato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate rileva come la corretta interpretazione della norma non implichi un necessario riferimento ad un contratto a tempo indeterminato. Anzi, come affermato dall’Amministrazione finanziaria già nella C.M. 2 marzo 1994 n. 1 (e poi confermato nella circolare Agenzia delle Entrate 1° marzo 2001 n. 19), con il termine “attività” si intende ogni tipo di attività, anche quelle [B]non remunerate[/B], quali ad esempio le attività di [B]studio[/B], di [B]volontariato[/B] e [B]sportive. [/B]Pertanto – continua l’Agenzia – se l’ampiezza del termine “attività” consente di ricomprendervi qualsiasi tipologia di attività, incluse quelle che non sono caratterizzate, per loro stessa natura, dall’esistenza di un [B]rapporto stabile [/B](come le attività di volontariato o studio), si può concludere che l’agevolazione possa spettare (in presenza di tutte le altre condizioni agevolative) anche per l’acquisto dell’immobile che si trovi nel Comune in cui l’acquirente svolge un’[B]attività di lavoro subordinato a tempo determinato[/B].[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]Si ricorda che, di recente, anche la giurisprudenza ([I]cfr.[/I] Cass. 12 ottobre 2012 n. 17597) si era soffermata su tale requisito agevolativo, ricordando che la condizione dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui si acquista l’immobile deve sussistere [B]al momento dell’acquisto[/B], in quanto la norma agevolativa (diversamente da quanto richiesto per la condizione della residenza, che può essere realizzata nel termine di 18 mesi) non prevede una “proroga” per i contribuenti che trasferiscano la propria attività lavorativa in tale Comune in un determinato [B]periodo successivo[/B] all’acquisto. Pertanto, l’agevolazione non spetta se, al momento dell’atto, il contribuente non svolge la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, anche ove, nei successivi mesi, egli effettivamente ve la trasferisca[/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic]Fonte : [B]Anita Mauro - EUTEKNE.INFO[/B][/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Century Gothic][B]Pubblicazione a cura del Centro Studi Fiaip Armando Barsotti[/B][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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