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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Agevolazioni prima casa: contestazioni dell'Agenzia delle Entrate
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Testo
<blockquote data-quote="gaspol1960" data-source="post: 79273" data-attributes="member: 12943"><p>Francamente, mi sembra assurdo. All'epoca del tuo acquisto, la normativa affermava chiaramente che per usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa era sufficiente - tra l'altro - che l'immobile acquistato fosse ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza, o s'impegna a portarla entro diciotto mesi (nota II bis, posta in calce all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del DPR 26.4.1986, n. 131 - nel testo introdotto dalla Legge 388/2000, art. 33, comma 12). Mi sembra, dunque, molto strano che in Commissione Tributaria Regionale ti abbiano dato torto. Tra l'altro, anche le guide fiscali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e le risoluzioni della stessa Agenzia sono chiare al riguardo. Mi sorge un dubbio: non è che il ribaltamento del risultato positivo ottenuto in primo grado è legato a qualche questione di procedura (ad es., ricorso proposto fuori termine, o nullo per motivi formali)? O ti viene contestata la mancanza dei requisiti oggettivi dell'immobile (abitazione non di lusso, etc.)? Verifica bene questi elementi. </p><p>Se la situazione (anche processuale) è quella che tu hai descritto, dubito che la Cassazione possa darti nuovamente torto. </p><p>Ho fatto una rapida ricerca, ma di precedenti non ne ho trovati - secondo me, per i motivi esposti sopra. Tra l'altro, che non possano esistere dubbi è confermato dal fatto che in alcuni casi gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno provveduto ad annullare l'avviso di accertamento e liquidazione già in regime di autotutela. </p><p>In bocca al lupo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gaspol1960, post: 79273, member: 12943"] Francamente, mi sembra assurdo. All'epoca del tuo acquisto, la normativa affermava chiaramente che per usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa era sufficiente - tra l'altro - che l'immobile acquistato fosse ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza, o s'impegna a portarla entro diciotto mesi (nota II bis, posta in calce all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del DPR 26.4.1986, n. 131 - nel testo introdotto dalla Legge 388/2000, art. 33, comma 12). Mi sembra, dunque, molto strano che in Commissione Tributaria Regionale ti abbiano dato torto. Tra l'altro, anche le guide fiscali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e le risoluzioni della stessa Agenzia sono chiare al riguardo. Mi sorge un dubbio: non è che il ribaltamento del risultato positivo ottenuto in primo grado è legato a qualche questione di procedura (ad es., ricorso proposto fuori termine, o nullo per motivi formali)? O ti viene contestata la mancanza dei requisiti oggettivi dell'immobile (abitazione non di lusso, etc.)? Verifica bene questi elementi. Se la situazione (anche processuale) è quella che tu hai descritto, dubito che la Cassazione possa darti nuovamente torto. Ho fatto una rapida ricerca, ma di precedenti non ne ho trovati - secondo me, per i motivi esposti sopra. Tra l'altro, che non possano esistere dubbi è confermato dal fatto che in alcuni casi gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno provveduto ad annullare l'avviso di accertamento e liquidazione già in regime di autotutela. In bocca al lupo. [/QUOTE]
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