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Testo
<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 89266" data-attributes="member: 12923"><p>sull'acquisto del lotto non credo, mentre potestri risparmiare sul contributo del costo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire.</p><p></p><p>infatti l'art. 17 del DPR 380/01:</p><p></p><p><strong>Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione</strong>.</p><p>(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60) </p><p></p><p>1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.</p><p></p><p><strong>2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 89266, member: 12923"] sull'acquisto del lotto non credo, mentre potestri risparmiare sul contributo del costo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire. infatti l'art. 17 del DPR 380/01: [B]Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione[/B]. (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60) 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. [B]2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.[/B] [/QUOTE]
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