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<blockquote data-quote="catia" data-source="post: 268420" data-attributes="member: 48"><p>OK mi hai incuriosito e sono andata a cercare... mi ricordavo di eredità avute dopo il matrimonio ... comunque ecco il caso specifico a cui fai riferimento , secondo me però bisogna fare attenzione e rendere attendibile la provenienza delle somme per nn avere un accertamento fiscale </p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #222222">Acquisti separati anche in comunione </span></span></span></strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #222222"> – Oltre alle eredità, fanno parte del patrimonio personale anche eventuali beni ottenuti in risarcimento di un danno, la pensione di invalidità, e i beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio. Questo significa che è possibile anche durante il matrimonio fare acquisti in maniera separata, senza che il coniuge possa vantare diritti pur essendo in regime di comunione. </span></span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #222222">Per questo però, è necessario che entrambi i coniugi siano presenti al momento del rogito. Il notaio, infatti, dovrà riportare sull'atto la dichiarazione del coniuge che acquista relativamente al fatto che le somme necessarie sono di sua esclusiva proprietà – in particolare gli assegni dovranno essere firmati solo da chi si intesta l'appartamento – e l'altro coniuge dovrà dichiarare che rinuncia a tutti i diritti su quel determinato bene. Lo prevede il comma 2 dell'articolo 179 in base al quale l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione "quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge." L'acquisto in separazione è possibile solo a queste condizioni: qualunque altra formula non è valida.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="catia, post: 268420, member: 48"] OK mi hai incuriosito e sono andata a cercare... mi ricordavo di eredità avute dopo il matrimonio ... comunque ecco il caso specifico a cui fai riferimento , secondo me però bisogna fare attenzione e rendere attendibile la provenienza delle somme per nn avere un accertamento fiscale [B][SIZE=12px][FONT=Arial][COLOR=#222222]Acquisti separati anche in comunione [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][SIZE=12px][FONT=Arial][COLOR=#222222] – Oltre alle eredità, fanno parte del patrimonio personale anche eventuali beni ottenuti in risarcimento di un danno, la pensione di invalidità, e i beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio. Questo significa che è possibile anche durante il matrimonio fare acquisti in maniera separata, senza che il coniuge possa vantare diritti pur essendo in regime di comunione. [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=12px][FONT=Arial][COLOR=#222222]Per questo però, è necessario che entrambi i coniugi siano presenti al momento del rogito. Il notaio, infatti, dovrà riportare sull'atto la dichiarazione del coniuge che acquista relativamente al fatto che le somme necessarie sono di sua esclusiva proprietà – in particolare gli assegni dovranno essere firmati solo da chi si intesta l'appartamento – e l'altro coniuge dovrà dichiarare che rinuncia a tutti i diritti su quel determinato bene. Lo prevede il comma 2 dell'articolo 179 in base al quale l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione "quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge." L'acquisto in separazione è possibile solo a queste condizioni: qualunque altra formula non è valida.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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