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Testo
<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 65233" data-attributes="member: 12923"><p>LEGGE SUL CONDONO 326/2003 ART. 32 COMMA 25</p><p>Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi</p><p></p><p>L'ART. 40 DELLA 47/85 RICADE NEL CAPO IV E' STATO RIBADITO ED ADEGUATO NELLA LEGGE SUL CONDONO DEL 2003.</p><p>la <em>ratio </em>della norma (...si dice così no??) è quella che, detta in parole povere, un tribunale non potrebbe autorizzare la vendita di un cespite illegittimo. la procedura giusta, a mio avviso, sarebbe quella di ripristinare lo stato dei luoghi autorizzato a spese dell'esecutato per poi procedere con la vendita all'asta; ma la norma prevede altro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 65233, member: 12923"] LEGGE SUL CONDONO 326/2003 ART. 32 COMMA 25 Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi L'ART. 40 DELLA 47/85 RICADE NEL CAPO IV E' STATO RIBADITO ED ADEGUATO NELLA LEGGE SUL CONDONO DEL 2003. la [I]ratio [/I]della norma (...si dice così no??) è quella che, detta in parole povere, un tribunale non potrebbe autorizzare la vendita di un cespite illegittimo. la procedura giusta, a mio avviso, sarebbe quella di ripristinare lo stato dei luoghi autorizzato a spese dell'esecutato per poi procedere con la vendita all'asta; ma la norma prevede altro. [/QUOTE]
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