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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 292551" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Se ti riferisci al # 9, il rimborso dell’imposta di registro, in caso di risoluzione anticipata di contratto, è dovuto solo nel caso in cui si sia optato, in regime ordinario, per il pagamento in un’unica soluzione, calcolata sul corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto (mod. F23; cod. trib. 107T) all’atto di prima registrazione. In tal caso, il contribuente deve presentare all’ufficio competente un’istanza redatta in carta libera nella quale richiede il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta di registro per le locazioni si paga sempre anticipatamente per l’intera annualità e non è frazionabile (vedi comma 3, art. 17 del DPR n°131/1986), per cui, ad esempio, in caso di un contratto di locazione 4+4, risolto dopo un anno e tre mesi, l’Amministrazione finanziaria rimborsa (senza fretta <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /> ) la terza e la quarta annualità. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Riguardo al # 26, se ginore riducesse il canone di locazione, portando il suo reddito da fabbricati ad esempio a € 5.400,00, avrebbe diritto a detrazioni per coniuge a carico (reddito complessivo del coniuge inferiore a € 2.840,51 – parrebbe - da soli redditi da fabbricati locati: nel computo non va compresa l’eventuale abitazione principale da lui posseduta, soggetta, al pari degli immobili non locati o ceduti in comodato, non più ad IRPEF, ma ad IMU).</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 292551, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Se ti riferisci al # 9, il rimborso dell’imposta di registro, in caso di risoluzione anticipata di contratto, è dovuto solo nel caso in cui si sia optato, in regime ordinario, per il pagamento in un’unica soluzione, calcolata sul corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto (mod. F23; cod. trib. 107T) all’atto di prima registrazione. In tal caso, il contribuente deve presentare all’ufficio competente un’istanza redatta in carta libera nella quale richiede il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta di registro per le locazioni si paga sempre anticipatamente per l’intera annualità e non è frazionabile (vedi comma 3, art. 17 del DPR n°131/1986), per cui, ad esempio, in caso di un contratto di locazione 4+4, risolto dopo un anno e tre mesi, l’Amministrazione finanziaria rimborsa (senza fretta :mrgreen: ) la terza e la quarta annualità. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Riguardo al # 26, se ginore riducesse il canone di locazione, portando il suo reddito da fabbricati ad esempio a € 5.400,00, avrebbe diritto a detrazioni per coniuge a carico (reddito complessivo del coniuge inferiore a € 2.840,51 – parrebbe - da soli redditi da fabbricati locati: nel computo non va compresa l’eventuale abitazione principale da lui posseduta, soggetta, al pari degli immobili non locati o ceduti in comodato, non più ad IRPEF, ma ad IMU).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [/QUOTE]
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