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Agibilità ed impianti a norma: posso vendere?
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<blockquote data-quote="joshuatri" data-source="post: 440941" data-attributes="member: 36718"><p>Salve,</p><p>mi permetto di dare il mio piccolo contributo.</p><p>Alla domanda, la risposta è sì.... ma... ma la questione non è così semplice o meglio una "cavolata" come dici.</p><p>L'obbligo di messa a norma degli impianti (tra l'altro sono tutti gli impianti esistenti, quindi idrico sanitario, termico, elettrico, gas, etc..), esiste eccome:</p><p>1) L. 46/90, però, per gli impianti come immagino sia il tuo prima del 1990 vale la seguente regola: <strong>per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990</strong> non vi era l’obbligo di totale rifacimento dell’impianto ma più semplicemente l’obbligo di <strong>adottare alcuni accorgimenti minimi di sicurezza</strong>: ad esempio per gli impianti elettrici venivano richiesti la messa a terra e l’installazione del “salvavita”; questi impianti dovevano essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della l. 46/1990 (termine prorogato al 31.12.1998);</p><p>Si può tuttavia far derivare dal sistema normativo vigente un principio:</p><p>per l’utilizzo di un impianto esso deve essere conforme alle norme di sicurezza <strong>vigenti all’epoca di realizzazione o adeguamento</strong> (o ai criteri minimi posti per gli impianti ante 13 marzo 1990).</p><p>2) la conformità degli impianti è presupposto per l'abitabilità;</p><p>3) È consigliabile <strong>regolamentare i rapporti</strong> tra le parti nel caso di trasferimento di immobili <strong>con impianti</strong> <strong>non conformi</strong>, di disciplinare l'obbligo di procedere alla messa a norma degli impianti, prevedendo espressamente <strong>se l'obbligo </strong>sarà:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>del venditore</strong>, prevedendo in tal caso, i tempi per il completamento dei lavori e le necessarie garanzie;</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>dell'acquirente</strong>, che dichiarerà la sua consapevolezza sui rischi derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo e dall'utilizzo di un immobile con impianti non a norma.</li> </ul><p>In sintesi, perchè il discorso potrebbe essere ancora più lungo, posto che non vige un obbligo giuridico nella vendita, il venditore potrebbe anche non comunicare nulla al compratore, però il venditore potrà <strong>pertanto essere</strong> <strong>chiamato a rispondere</strong> dei danni subìti dall'acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell'immobile venduto. Quindi direi di fare estrema attenzione e comunque di comunicare tale evenienza perchè comunque</p><p>Il venditore è <strong>tenuto a garantire:</strong></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">che il bene <strong>non presenti vizi</strong> ed è quindi tenuto, in particolare, a dichiarare che gli <strong>impianti siano conformi </strong>alle norme in materia di sicurezza.</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="joshuatri, post: 440941, member: 36718"] Salve, mi permetto di dare il mio piccolo contributo. Alla domanda, la risposta è sì.... ma... ma la questione non è così semplice o meglio una "cavolata" come dici. L'obbligo di messa a norma degli impianti (tra l'altro sono tutti gli impianti esistenti, quindi idrico sanitario, termico, elettrico, gas, etc..), esiste eccome: 1) L. 46/90, però, per gli impianti come immagino sia il tuo prima del 1990 vale la seguente regola: [B]per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990[/B] non vi era l’obbligo di totale rifacimento dell’impianto ma più semplicemente l’obbligo di [B]adottare alcuni accorgimenti minimi di sicurezza[/B]: ad esempio per gli impianti elettrici venivano richiesti la messa a terra e l’installazione del “salvavita”; questi impianti dovevano essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della l. 46/1990 (termine prorogato al 31.12.1998); Si può tuttavia far derivare dal sistema normativo vigente un principio: per l’utilizzo di un impianto esso deve essere conforme alle norme di sicurezza [B]vigenti all’epoca di realizzazione o adeguamento[/B] (o ai criteri minimi posti per gli impianti ante 13 marzo 1990). 2) la conformità degli impianti è presupposto per l'abitabilità; 3) È consigliabile [B]regolamentare i rapporti[/B] tra le parti nel caso di trasferimento di immobili [B]con impianti[/B] [B]non conformi[/B], di disciplinare l'obbligo di procedere alla messa a norma degli impianti, prevedendo espressamente [B]se l'obbligo [/B]sarà: [LIST] [*][B]del venditore[/B], prevedendo in tal caso, i tempi per il completamento dei lavori e le necessarie garanzie; [*][B]dell'acquirente[/B], che dichiarerà la sua consapevolezza sui rischi derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo e dall'utilizzo di un immobile con impianti non a norma. [/LIST] In sintesi, perchè il discorso potrebbe essere ancora più lungo, posto che non vige un obbligo giuridico nella vendita, il venditore potrebbe anche non comunicare nulla al compratore, però il venditore potrà [B]pertanto essere[/B] [B]chiamato a rispondere[/B] dei danni subìti dall'acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell'immobile venduto. Quindi direi di fare estrema attenzione e comunque di comunicare tale evenienza perchè comunque Il venditore è [B]tenuto a garantire:[/B] [LIST] [*]che il bene [B]non presenti vizi[/B] ed è quindi tenuto, in particolare, a dichiarare che gli [B]impianti siano conformi [/B]alle norme in materia di sicurezza. [/LIST] [/QUOTE]
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