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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 262330" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Guarda, tutto è possibile...Una tesi simile (non viene esplicitata la modalità di esercizio dell’opzione nel terzultimo capoverso del par. 2.1 della circolare del 1° giugno 2011) non è comunque sostenibile per due ragioni. La prima è che l’esercizio dell’opzione, a regime, può essere esercitata esclusivamente tramite mod. Siria, utilizzabile (peraltro non in tutti casi) solo in sede di registrazione, o mod. 69. Ergo, per esclusione, mod. 69. L’altra (decisiva) è che ai funzionari dei tre uffici del Registro di Torino e provincia sfugge forse il fatto che il par.1.4 “<strong>Mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità di durata del contratto</strong>” del Provv. Ag. delle Entrate 7 aprile 2011 recita: “<em>Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive nel termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il modello di cui al punto 8.2 </em>[mod. 69]</span></span><span style="font-size: 12px">"</span><em><span style="font-size: 12px"><strong>.</strong></span></em></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">E’ indubbio che la cedolare secca abbia mandato in tilt gli uffici del Registro. E il guaio è che nonostante chiarimenti su chiarimenti, a più di un anno e mezzo dall’introduzione nell’ordinamento italiano dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, continuano, tuttora, a perdurare comportamenti difformi da ufficio a ufficio (o meglio dire, da addetto di sportello ad addetto di sportello) con effetti tragicomici, al limite dell’assurdo…</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 262330, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Guarda, tutto è possibile...Una tesi simile (non viene esplicitata la modalità di esercizio dell’opzione nel terzultimo capoverso del par. 2.1 della circolare del 1° giugno 2011) non è comunque sostenibile per due ragioni. La prima è che l’esercizio dell’opzione, a regime, può essere esercitata esclusivamente tramite mod. Siria, utilizzabile (peraltro non in tutti casi) solo in sede di registrazione, o mod. 69. Ergo, per esclusione, mod. 69. L’altra (decisiva) è che ai funzionari dei tre uffici del Registro di Torino e provincia sfugge forse il fatto che il par.1.4 “[B]Mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità di durata del contratto[/B]” del Provv. Ag. delle Entrate 7 aprile 2011 recita: “[I]Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive nel termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il modello di cui al punto 8.2 [/I][mod. 69][/SIZE][/FONT][SIZE=3]"[/SIZE][I][SIZE=3][B].[/B][/SIZE][/I] [FONT=Verdana][SIZE=3]E’ indubbio che la cedolare secca abbia mandato in tilt gli uffici del Registro. E il guaio è che nonostante chiarimenti su chiarimenti, a più di un anno e mezzo dall’introduzione nell’ordinamento italiano dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, continuano, tuttora, a perdurare comportamenti difformi da ufficio a ufficio (o meglio dire, da addetto di sportello ad addetto di sportello) con effetti tragicomici, al limite dell’assurdo…[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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