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Alcune precisazioni sulla SCIA
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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 78102" data-attributes="member: 3943"><p>Ho trovato oggi questo articolo e lo allego:</p><p></p><p></p><p><strong>Alcune precisazioni sulla Scia</strong> <em>di Pierpaolo Molinengo</em></p><p></p><p>L’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA - introdotta dal decreto legge 78/2010 si applica anche al settore dell’edilizia: è quanto ha chiarito l’ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione amministrativa, acquisito l’avviso degli uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, con una nota in risposta ad un quesito formulato dalla regione Lombardia. L’Ance spiega che «l’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) con il quale è stato integralmente riscritto l’articolo 19 della legge 241/1990 e sostituito la denuncia di inizio attività - DIA - con la SCIA».</p><p>Secondo l’Ance, le perplessità maggiori riguardavano proprio l’applicabilità del nuovo istituto anche al settore dell’edilizia e in particolare:</p><p>- i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali;</p><p>- la possibilità di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia);</p><p>- la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati.</p><p>«Sotto tale ultimo profilo - spiega l’Ance -, il Ministero ha precisato che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso». </p><p></p><p> A questo punto è importante sottolineare che nulla viene modificato rispetto alle opere già liberalizzate. Sono soggetti a semplice comunicazione:</p><p>- i lavori di manutenzione straordinaria; </p><p>- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;</p><p>- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;</p><p>- gli interventi per realizzare i pannelli solari, fotovoltaici e termici; </p><p>- le aree ludiche senza fini di lucro;</p><p>- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 78102, member: 3943"] Ho trovato oggi questo articolo e lo allego: [B]Alcune precisazioni sulla Scia[/B] [I]di Pierpaolo Molinengo[/I] L’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA - introdotta dal decreto legge 78/2010 si applica anche al settore dell’edilizia: è quanto ha chiarito l’ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione amministrativa, acquisito l’avviso degli uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, con una nota in risposta ad un quesito formulato dalla regione Lombardia. L’Ance spiega che «l’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) con il quale è stato integralmente riscritto l’articolo 19 della legge 241/1990 e sostituito la denuncia di inizio attività - DIA - con la SCIA». Secondo l’Ance, le perplessità maggiori riguardavano proprio l’applicabilità del nuovo istituto anche al settore dell’edilizia e in particolare: - i rapporti tra la SCIA e le previsioni relative alla DIA contenute nel T.U. edilizia e nelle leggi regionali; - la possibilità di utilizzare la Scia in alternativa al permesso di costruire (SuperDia); - la disciplina da osservare nel caso di interventi su immobili vincolati. «Sotto tale ultimo profilo - spiega l’Ance -, il Ministero ha precisato che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso». A questo punto è importante sottolineare che nulla viene modificato rispetto alle opere già liberalizzate. Sono soggetti a semplice comunicazione: - i lavori di manutenzione straordinaria; - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee; - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; - gli interventi per realizzare i pannelli solari, fotovoltaici e termici; - le aree ludiche senza fini di lucro; - gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. [/QUOTE]
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