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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Alienazione abitazione edificata nel 1958 di cui si scopre mancato allacciamento alla fogna
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<blockquote data-quote="azelio" data-source="post: 159886" data-attributes="member: 8631"><p>Desidero comunque precisare anche se con un po' di ritardo, che il preliminare di vendita al punto 10) prevede che : " ....in data 10 settembre 2011 i promissari acquirenti verranno immessi nella detenzione dell'immobile a titolo personale e non reale (consegna delle chiavi per lavori), restando convenuto fra le parti che i promissari acquirenti una volta ottenute le prescritte autorizzazioni e/o concessioni da parte della competente autorità comunale, se ed in quanto necessarie, potranno eseguire, relativamente all'immobile promesso in vendita, a totale loro cura e spese lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, il tutto sotto la diretta responsabilità dei promissari acquirenti, in pieno esonero di responsabilità e liberazione totale del promittente venditore....." A mio avviso il rifacimento a norma della fossa settica rientra nella straordinaria manutenzione che il promissario acquirente si è impegnato ad eseguire qualora necessaria.</p><p>L'atto preliminare in questione risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate.</p><p>Spero che questa ulteriore precisazione possa chiarire ulteriormente i termini della problematica espressa col primo messaggio del 26-10-2011.</p><p></p><p>Grazie per i chiarimenti che vorrete darmi</p><p></p><p>Azelio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="azelio, post: 159886, member: 8631"] Desidero comunque precisare anche se con un po' di ritardo, che il preliminare di vendita al punto 10) prevede che : " ....in data 10 settembre 2011 i promissari acquirenti verranno immessi nella detenzione dell'immobile a titolo personale e non reale (consegna delle chiavi per lavori), restando convenuto fra le parti che i promissari acquirenti una volta ottenute le prescritte autorizzazioni e/o concessioni da parte della competente autorità comunale, se ed in quanto necessarie, potranno eseguire, relativamente all'immobile promesso in vendita, a totale loro cura e spese lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, il tutto sotto la diretta responsabilità dei promissari acquirenti, in pieno esonero di responsabilità e liberazione totale del promittente venditore....." A mio avviso il rifacimento a norma della fossa settica rientra nella straordinaria manutenzione che il promissario acquirente si è impegnato ad eseguire qualora necessaria. L'atto preliminare in questione risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Spero che questa ulteriore precisazione possa chiarire ulteriormente i termini della problematica espressa col primo messaggio del 26-10-2011. Grazie per i chiarimenti che vorrete darmi Azelio [/QUOTE]
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