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Animali e contratto di locazione
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 251344" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Non sono in grado di dirti, Elisa, se la riforma del condominio cambierà in futuro le carte in tavola. Quello che ti posso dire adesso è che la legge non pone divieti alla facoltà di detenere animali domestici all’interno di unità immobiliari concesse in locazione. Perché la limitazione di detenere animali domestici all’interno dei singoli appartamenti sia valida è necessario che:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">a) sia imposta da un regolamento c.d. “contrattuale”, adottato dall’assemblea di tutti i condomini all’unanimità (Cass. 15 febbraio 2012, n°3705);</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">b) sia imposta da una norma contenuta in un <em>Regolamento d’uso dell’immobile per gli inquilini</em> appositamento predisposto e registrato (ad es. da una associazione di categoria) che il conduttore, sottoscrivendo il contratto, ha dichiarato di accettare;</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">c) sia contrattualmente accettata dal conduttore.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Su quest’ultimo aspetto è bene però chiarire che per determinare poi la risoluzione del contratto davanti ad un giudice, non basta una clausola a contratto che genericamente ed in maniera un po’ vaga, vieti in generale la detenzione <em>tout court</em> degli animali, ma il divieto deve essere contenuto in una singola specifica clausola risolutiva (un semplice divieto generale, di per sé, è inidoneo a produrre la risoluzione contrattuale).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Unicamente in tali fattispecie, infatti, è possibile, al momento, imporre in maniera legittima delle restrizioni in deroga all’esercizio del diritto del pieno godimento di un bene dato in locazione. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">E’ da osservare poi che in vigenza di un regolamento condominiale contrattuale che contenga il divieto drastico di detenere animali, la responsabilità del conduttore non sarebbe idonea a eliminare quella del proprietario dell’appartamento, in quanto – come ha chiarito la Suprema Corte l’8 marzo 2006 al n°4920 – ricorrerebbe una sorta di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l’eventuale giudizio coinvolgerebbe non solo il conduttore, ma anche il condomino-locatore.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 251344, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Non sono in grado di dirti, Elisa, se la riforma del condominio cambierà in futuro le carte in tavola. Quello che ti posso dire adesso è che la legge non pone divieti alla facoltà di detenere animali domestici all’interno di unità immobiliari concesse in locazione. Perché la limitazione di detenere animali domestici all’interno dei singoli appartamenti sia valida è necessario che:[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]a) sia imposta da un regolamento c.d. “contrattuale”, adottato dall’assemblea di tutti i condomini all’unanimità (Cass. 15 febbraio 2012, n°3705);[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]b) sia imposta da una norma contenuta in un [I]Regolamento d’uso dell’immobile per gli inquilini[/I] appositamento predisposto e registrato (ad es. da una associazione di categoria) che il conduttore, sottoscrivendo il contratto, ha dichiarato di accettare;[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]c) sia contrattualmente accettata dal conduttore.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Su quest’ultimo aspetto è bene però chiarire che per determinare poi la risoluzione del contratto davanti ad un giudice, non basta una clausola a contratto che genericamente ed in maniera un po’ vaga, vieti in generale la detenzione [I]tout court[/I] degli animali, ma il divieto deve essere contenuto in una singola specifica clausola risolutiva (un semplice divieto generale, di per sé, è inidoneo a produrre la risoluzione contrattuale).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Unicamente in tali fattispecie, infatti, è possibile, al momento, imporre in maniera legittima delle restrizioni in deroga all’esercizio del diritto del pieno godimento di un bene dato in locazione. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]E’ da osservare poi che in vigenza di un regolamento condominiale contrattuale che contenga il divieto drastico di detenere animali, la responsabilità del conduttore non sarebbe idonea a eliminare quella del proprietario dell’appartamento, in quanto – come ha chiarito la Suprema Corte l’8 marzo 2006 al n°4920 – ricorrerebbe una sorta di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l’eventuale giudizio coinvolgerebbe non solo il conduttore, ma anche il condomino-locatore.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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